Nulla la delibera – presa a maggioranza – che obbliga i condomini alla pulizia delle scale
Va ritenuta nulla la delibera condominiale, assunta a maggioranza, con la quale si imponga a ciascun condomino la pulizia delle scale a turnazione, oppure mediante il ricorso a terzi incaricati, occorrendo per lo meno una deliberazione unanime.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione nella recente ordinanza n. 29220 del 13 novembre 2018.
Nello specifico, una condomina aveva impugnato due delibere del 2004, le quali, dopo aver revocato l’appalto del servizio, avevano deciso che la pulizia della scala comune dell’edificio sarebbe stata compiuta personalmente dai singoli condomini; in alternativa, il condomino avrebbe potuto commissionarla a terzi, a spese proprie.
In prima battuta, il Tribunale aveva dato ragione alla ricorrente, mentre in secondo grado la Corte d’Appello di Genova aveva ritenuto valide le deliberazioni assembleari, in quanto esse avevano una portata meramente “organizzativa”, attenendo alle “modalità di esecuzione” delle spese di pulizia.
La Suprema Corte, con il citato provvedimento, ha invece accolto il ricorso della condomina e ha così cassato la sentenza di appello, dal momento che le delibere impugnate ponevano a carico dei condomini degli obblighi personali, senza che vi fosse il necessario consenso di tutti.
Gli Ermellini hanno dunque affermato che “il diritto-dovere di ciascun condomino, ex art. 1118 c.c., di provvedere alla manutenzione delle cose comuni comporta certamente non solo l’obbligo di sostenere le spese, ma anche tutti gli obblighi di facere e di pati connessi alle modalità esecutive dell’attività manutentiva, rimanendo tuttavia affetta da nullità la delibera dell’assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condomini espresso in apposita convenzione, si modifichino a maggioranza i criteri legali o di regolamento contrattuale […] attraverso l’imposizione, come nella specie, di un obbligo di facere, ovvero di un comportamento personale” (cit. Cass. ord. n. 29220/2018).