Concordato preventivo: risolto il contrasto sulla falcidiabilità dell’IVA

Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 27/12/2016 n° 26988
Con la sentenza n. 26988 del 2016 le Sezioni Unite della Cassazione hanno dato risposta al quesito se la previsione dell’infalcidiabilità del credito IVA, di cui all’art. 182-ter l.fall., trovi applicazione solo nell’ipotesi di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale, fattispecie alla quale la norma fa espresso riferimento, ovvero anche nell’ipotesi di concordato preventivo proposto senza fare ricorso al detto istituto.

La soluzione
“L’art. 182-ter, comma primo, l.fall., come modificato dall’art. 32 del d.l. n. 185 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009, laddove esclude la falcidia sul capitale dell’IVA, così sancendo l’intangibilità del relativo debito, costituisce un’eccezione alla regola generale, stabilita dall’art. 160, comma secondo, l.fall., della falcidiabilità dei crediti privilegiati, compresi quelli relativi ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, e trova, quindi, applicazione solo nella speciale ipotesi di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale”.