Usare una fotocopia del pass disabili non è reato
Cassazione penale sez. V Sentenza n. 18961 del 23.09.2016
La signora A veniva condannata in entrambi i gradi di giudizio per aver contraffatto, tramite fotocopia, il permesso per invalidi rilasciatole dal Comune di Roma.
Il difensore ricorreva per Cassazione lamentando l’erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 477 e 482 c.p.c., sostenendo che il documento in copia non era stato usato come originale e che mancava l’elemento della falsificazione, ossia la riproduzione di un documento inesistente o l’alterazione di un documento autentico, attesa la titolarità del permesso di invalidità da parte dell’imputata.
Sul punto la Cassazione he ritenuto che se è pur vero che la giurisprudenza formatasi sul tema delle fotocopie del permesso-invalidi esposte sul veicolo al posto di quello originale regolarmente posseduto, “può comportare il ricorrere di una falsificazione rilevante, è altrettanto vero che, pur non costituendone il momento consumativo, l’utilizzo concreto della fotocopia non è del tutto irrilevante nella configurazione del reato de quo”.
Nel caso di specie, l’originale dell’autorizzazione era detenuto dalla donna signora A nella propria residenza e non poteva essere usato da altri soggetti, mentre la stessa aveva esposto la fotocopia su un veicolo noleggiato per ragioni di lavoro, per paura che nel corso dei frequenti viaggi, l’originale andasse smarrito.
Per cui, l’uso della fotocopia da parte della titolare, va qualificato nel senso preteso dalla stessa, intendendo cioè, “l’azione di fotocopiatura, non come abusiva moltiplicazione di autorizzazione amministrativa, ma come strumento per poter utilizzare tale autorizzazione nei limiti del provvedimento amministrativo, non parendo in contrasto con la funzione dell’atto la mera soluzione del problema di un eventuale smarrimento di un documento fondamentale in relazione alle limitazioni fisiche di cui soffriva la prevenuta e che ne avevano giustificato il rilascio”.
Da qui l’annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non sussiste.