Quando si prescrive il TFR? I chiarimenti della Cassazione
Al Trattamento di fine rapporto non si applica la prescrizione triennale cosiddetta “presuntiva”, ma quella quinquennale prevista dall’art. 2948 del Codice Civile.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 15157 del 04.06.2019, è tornata a pronunciarsi in tema di prescrizione dei crediti di lavoro.
Nel caso specifico, la Corte ha accolto il ricorso di un lavoratore che, in primo e secondo grado, si era visto respingere la propria domanda, volta ad ottenere la condanna dell’ex datore di lavoro al pagamento di una somma a titolo di differenze di TFR.
I Giudici del merito avevano infatti accolto l’eccezione dell’azienda, che sosteneva fosse applicabile la prescrizione presuntiva di cui all’art. 2956 C.c.
Al contrario, gli Ermellini hanno aderito a quell’orientamento, ormai consolidato, in base al quale al trattamento di fine rapporto non si può applicare la prescrizione presuntiva, “trattandosi di una retribuzione differita, ma soprattutto trattandosi di un’indennità di fine rapporto, che non viene erogata o corrisposta periodicamente, solo essendo riconosciuta annualmente nel suo importo progressivamente maturato”.
La Suprema Corte ribadisce, altresì, l’inammissibilità dell’eccezione di prescrizione presuntiva in quanto la prescrizione del diritto ad ottenere il versamento del TFR decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro ed esso non va confuso con il diritto all’accertamento della quota temporaneamente maturata – che, invece, matura anche in corso di rapporto; inoltre, le prescrizioni presuntive – proseguono i Giudici – trovano il proprio fondamento in quei rapporti caratterizzati da una mancanza di particolari formalità (non opera, quindi, in presenza di un contratto stipulato per iscritto).