{"id":4251,"date":"2017-02-13T17:23:38","date_gmt":"2017-02-13T16:23:38","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ameco.it\/rottamazione-cartelle-equitalia\/"},"modified":"2017-08-24T17:31:50","modified_gmt":"2017-08-24T15:31:50","slug":"rottamazione-cartelle-equitalia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/rottamazione-cartelle-equitalia\/","title":{"rendered":"Rottamazione cartelle Equitalia"},"content":{"rendered":"\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-av_heading-1617c94981480de00e3a502cf358badf\">\n#top .av-special-heading.av-av_heading-1617c94981480de00e3a502cf358badf{\npadding-bottom:10px;\n}\nbody .av-special-heading.av-av_heading-1617c94981480de00e3a502cf358badf .av-special-heading-tag .heading-char{\nfont-size:25px;\n}\n.av-special-heading.av-av_heading-1617c94981480de00e3a502cf358badf .av-subheading{\nfont-size:15px;\n}\n<\/style>\n<div  class='av-special-heading av-av_heading-1617c94981480de00e3a502cf358badf av-special-heading-h1 blockquote modern-quote  avia-builder-el-0  el_before_av_textblock  avia-builder-el-first '><h1 class='av-special-heading-tag'  itemprop=\"headline\"  >Rottamazione cartelle Equitalia<\/h1><div class=\"special-heading-border\"><div class=\"special-heading-inner-border\"><\/div><\/div><\/div>\n<section  class='av_textblock_section av-av_textblock-0366cc7376be6c9e82a3e9cc8987b64f '   itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/BlogPosting\" itemprop=\"blogPost\" ><div class='avia_textblock'  itemprop=\"text\" ><p>L\u2019art. 6 del\u00a0<a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/documents\/news\/2016\/10\/25\/decreto-fiscale\"><strong>Decreto Legge n. 193\/2016<\/strong><\/a>, convertito dalla\u00a0<a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/documents\/news\/2016\/12\/05\/decreto-fiscale-legge-di-conversione\"><strong>Legge n. 255 del 1\u00b0 dicembre 2016<\/strong><\/a>\u00a0disciplina la\u00a0<strong>definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione<\/strong>, detta anche \u2013 per semplicit\u00e0 \u2013\u00a0<strong>\u201crottamazione delle cartelle Equitalia\u201d<\/strong>. Si tratta a tutti gli effetti di un condono, atteso che attraverso tale disposizione i contribuenti hanno la possibilit\u00e0 di estinguere i loro debiti, passati in mano all\u2019esattore, senza corrispondere interessi di mora e sanzioni. Allo sgravio delle citate voci si accompagna anche la sospensione di qualsiasi azione esecutiva o cautelare.<\/p>\n<p>Prima di analizzare cosa prevede in concreto la norma, contenente appunto la definizione agevolata delle cartelle, \u00e8 bene rammentare che questa non \u00e8 la prima rottamazione a cui abbiamo assistito (si veda ad esempio la\u00a0<a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/documents\/leggi\/2007\/10\/02\/legge-finanziaria-2003-il-testo-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale\"><strong>Legge n. 289\/2002<\/strong><\/a>, cosiddetta \u201cFinanziaria 2003\u201d e pi\u00f9 recentemente la\u00a0<a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/documents\/news\/2014\/10\/20\/legge-di-stabilita-2014-pubblicata-in-gazzetta-ufficiale\"><strong>Legge n. 147\/2013<\/strong><\/a>, cosiddetta \u201cFinanziaria 2014\u201d).<\/p>\n<p>Questa volta, per\u00f2, l\u2019intervento \u00e8 sicuramente importante considerato che viene prevista anche l\u2019eliminazione delle sanzioni.<\/p>\n<p>Nello specifico, l\u2019art. 6 del predetto decreto legge \u2013 in parte modificato in sede di conversione \u2013 prevede la possibilit\u00e0 di estinguere i debiti affidati all\u2019agente della riscossione (ossia Equitalia), pagando soltanto:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>quota capitale;<\/strong><\/li>\n<li><strong>interessi da ritardata iscrizione a ruolo;<\/strong><\/li>\n<li><strong>aggio di riscossione;<\/strong><\/li>\n<li><strong>spese per procedure esecutive e notifica cartella.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Non si dovranno invece corrispondere:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>interessi di mora;<\/strong><\/li>\n<li><strong>sanzioni;<\/strong><\/li>\n<li><strong>accessori dei crediti previdenziali.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>La misura comprende\u00a0<strong>tutti i ruoli riguardanti debiti di natura tributaria, previdenziale e assistenziale affidati da qualsiasi ente impositore all\u2019agente della riscossione dal 1\u00b0 gennaio 2000 al 31 dicembre 2016. Vi rientrano anche gli avvisi di accertamento esecutivi e gli avvisi di addebito dell\u2019Inps<\/strong>. Rottamabili sono tutte le sanzioni tributarie, a prescindere dal fatto che siano o meno connesse ad un tributo, comprese quelle irrogate separatamente. Allo stesso modo vi rientrano le sanzioni connesse ai contributi previdenziali, gestiti da qualsiasi ente o cassa di previdenza (quindi non solo Inps e Inail).<\/p>\n<p>Al comma 10 dell\u2019art. 6 vengono poi elencate le\u00a0<strong>somme che non rientrano nella sanatoria<\/strong>, ossia quelle relative a:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>risorse proprie dell\u2019Unione Europea (come ad esempio i dazi doganali);<\/strong><\/li>\n<li><strong>Iva all\u2019importazione;<\/strong><\/li>\n<li><strong>aiuti di Stato;<\/strong><\/li>\n<li><strong>crediti derivanti da condanne della Corte dei Conti;<\/strong><\/li>\n<li><strong>multe, ammende e sanzioni derivanti da condanne penali;<\/strong><\/li>\n<li><strong>altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, contributive e assistenziali (ad es. sanzioni Consob).<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Per poter beneficiare della definizione agevolata, ogni contribuente dovr\u00e0\u00a0<strong>presentare un\u2019apposita dichiarazione entro e non oltre il 31 marzo 2017, attraverso la quale bisogner\u00e0 indicare, oltre al numero di rate di cui ci si vuole avvalere<\/strong>\u00a0(massimo 5 e il mancato, insufficiente o tardivo pagamento, anche di una sola rata, comporta la decadenza dall\u2019agevolazione con tutte le conseguenze del caso),\u00a0<strong>anche eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi che si vogliono definire, assumendo inoltre l\u2019impegno a rinunciarvi definitivamente<\/strong>. Condizioni, queste, che non rendono di per s\u00e9 conveniente l\u2019adesione alla rottamazione ma che impongono invece un\u2019attenta analisi dei pro e dei contro.<\/p>\n<p>Difatti, basti pensare che tutti i contribuenti, compresi coloro ai quali \u00e8 gi\u00e0 stato accordato un piano di rateazione (che in genere viene rilasciato fino a 72 rate e in alcuni casi fino a 120 rate), si vedranno costretti a saldare l\u2019intero debito ricalcolato in un arco temporale molto pi\u00f9 ristretto.<\/p>\n<p>Infatti, sul punto il legislatore \u00e8 stato chiaro:\u00a0<strong>massimo 5 rate da saldare entro settembre 2018<\/strong>\u00a0(per giunta dovendo far fronte al 70% di quanto dovuto entro il 2017).<\/p>\n<p>Gi\u00e0 questo potrebbe bastare a far vacillare i soggetti che hanno ottenuto una rateizzazione spalmata su pi\u00f9 anni alla quale dovrebbero rinunciare, senza tra l\u2019altro vedersi riconosciute le somme gi\u00e0 versate in precedenza.<\/p>\n<p>A questo punto appare di tutta evidenza la necessit\u00e0 di una preventiva analisi \u201ccosti-benefici\u201d, la quale chiaramente varier\u00e0 a seconda dei singoli casi concreti. Ad esempio, la rottamazione sar\u00e0 sicuramente conveniente per i destinatari di atti irrogativi di sole sanzioni, dato che in questo caso andranno di regola pagati soltanto gli oneri di riscossione. Cos\u00ec come si presume che la definizione agevolata possa essere vantaggiosa per tutti i soggetti ai quali sono state irrogate sanzioni nella misura massima.<\/p>\n<p>In conclusione, \u00e8 innegabile come un siffatto meccanismo vada a premiare principalmente i contribuenti meno meritevoli a danno di chi magari ha gi\u00e0 saldato i propri debiti, tuttavia resta una buona occasione per l\u2019Erario di recuperare gettito (la cifra stimata si attesta intorno ai 4 miliardi di euro) e per i contribuenti di avere un considerevole sgravio tale da indurli a chiudere le loro pendenze.<\/p>\n<\/div><\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":1,"featured_media":1780,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43,50],"tags":[],"class_list":["post-4251","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-home-en","category-tributario-e-fiscale-en"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4251","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4251"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4251\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4837,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4251\/revisions\/4837"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1780"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4251"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4251"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4251"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}