{"id":4231,"date":"2017-04-20T10:19:10","date_gmt":"2017-04-20T08:19:10","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ameco.it\/coppie-gay-la-cassazione-dice-si-alladozione-del-figlio-del-partner-e-alla-trascrizione-dellatto-di-nascita-straniero-recante-lindicazione-di-due-genitori-dello-stesso-sesso\/"},"modified":"2017-08-24T17:06:52","modified_gmt":"2017-08-24T15:06:52","slug":"coppie-gay-la-cassazione-dice-si-alladozione-del-figlio-del-partner-e-alla-trascrizione-dellatto-di-nascita-straniero-recante-lindicazione-di-due-genitori-dello-stesso-sesso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/coppie-gay-la-cassazione-dice-si-alladozione-del-figlio-del-partner-e-alla-trascrizione-dellatto-di-nascita-straniero-recante-lindicazione-di-due-genitori-dello-stesso-sesso\/","title":{"rendered":"Coppie gay, la Cassazione dice s\u00ec all\u2019adozione del figlio del partner e alla trascrizione dell&#8217;atto di nascita straniero recante l&#8217;indicazione di due genitori dello stesso sesso"},"content":{"rendered":"\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-av_heading-0f0156823c5d62f8dd88a2c7d54a81bd\">\n#top .av-special-heading.av-av_heading-0f0156823c5d62f8dd88a2c7d54a81bd{\npadding-bottom:20px;\nfont-size:34px;\n}\nbody .av-special-heading.av-av_heading-0f0156823c5d62f8dd88a2c7d54a81bd .av-special-heading-tag .heading-char{\nfont-size:25px;\n}\n#top #wrap_all .av-special-heading.av-av_heading-0f0156823c5d62f8dd88a2c7d54a81bd .av-special-heading-tag{\nfont-size:34px;\n}\n.av-special-heading.av-av_heading-0f0156823c5d62f8dd88a2c7d54a81bd .av-subheading{\nfont-size:15px;\n}\n\n@media only screen and (min-width: 480px) and (max-width: 767px){ \n#top #wrap_all .av-special-heading.av-av_heading-0f0156823c5d62f8dd88a2c7d54a81bd .av-special-heading-tag{\nfont-size:0.8em;\n}\n}\n\n@media only screen and (max-width: 479px){ \n#top #wrap_all .av-special-heading.av-av_heading-0f0156823c5d62f8dd88a2c7d54a81bd .av-special-heading-tag{\nfont-size:0.8em;\n}\n}\n<\/style>\n<div  class='av-special-heading av-av_heading-0f0156823c5d62f8dd88a2c7d54a81bd av-special-heading-h1 blockquote modern-quote  avia-builder-el-0  el_before_av_textblock  avia-builder-el-first  av-inherit-size'><h1 class='av-special-heading-tag'  itemprop=\"headline\"  >Coppie gay, la Cassazione dice s\u00ec all\u2019adozione del figlio del partner e alla trascrizione dell\u2018atto di nascita straniero recante l\u2019indicazione di due genitori dello stesso sesso<\/h1><div class=\"special-heading-border\"><div class=\"special-heading-inner-border\"><\/div><\/div><\/div>\n<section  class='av_textblock_section av-av_textblock-0366cc7376be6c9e82a3e9cc8987b64f '   itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/BlogPosting\" itemprop=\"blogPost\" ><div class='avia_textblock'  itemprop=\"text\" ><p>Con <strong>la sentenza 12962\/16,<\/strong> la Corte Suprema si \u00e8 pronunciata sulla \u201c<em>stepchild adoption<\/em>\u201d (l\u2019istituto giuridico che consente al figlio di essere adottato dal partner &#8211; eterosessuale o omosessuale &#8211; del proprio genitore biologico), una delle forme di adozione \u00ab<em>in casi particolari<\/em>\u00bb prevista dalla legge 184 del 1983; si\u00a0 riferisce al caso di due donne romane, che si erano sposate in Spagna.<\/p>\n<p>La pi\u00f9 giovane delle due, nell&#8217;ambito di una convivenza stabile e di un progetto di vita insieme, con procreazione assistita aveva dato alla luce una bambina, che oggi ha sei anni.<\/p>\n<p>Nell\u2019agosto 2014, la sentenza primo grado, emessa dall\u2019allora presidente del tribunale dei minori di Roma Melita Cavallo, aveva riconosciuto per la prima volta in Italia la stepchild adoption; la sentenza \u00e8 stata quindi confermata dalla Corte d&#8217;appello, ma la procura generale aveva fatto ricorso in Cassazione.<\/p>\n<p>Gli ermellini, nel confermare l&#8217;adozione della coppia di donne omosessuali, oltre ad affermare che questa \u00ab<em>non determina in astratto un conflitto di interessi tra il genitore biologico e il minore adottando, ma richiede che l\u2019eventuale conflitto sia accertato in concreto dal giudice<\/em>\u00bb, hanno specificato anche che questa adozione \u00ab<em>prescinde da un preesistente stato di abbandono del minore e pu\u00f2 essere ammessa semprech\u00e9 alla luce di una rigorosa indagine di fatto svolta dal giudice, realizzi effettivamente il preminente interesse del minore<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>La prima sezione civile della Cassazione nella sentenza odierna specifica, inoltre,\u00a0 che all&#8217;adozione \u00ab<em>in casi particolari<\/em>\u00bb, prevista dall\u2019articolo 44 della legge 184 dell&#8217;83, \u00ab<em>possono accedere sia le persone singole che le coppie di fatto\u00bb e \u00abl&#8217;esame dei requisiti e delle condizioni<\/em>\u00bb imposte \u00ab<em>non pu\u00f2 essere svolto \u2013 neanche indirettamente &#8211; dando rilievo all&#8217;orientamento sessuale del richiedente e alla conseguente natura della relazione da questa stabilita con il proprio partner<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>I giudici hanno sottolineato che \u00ab<em>questa particolare ipotesi normativa\u00bb mira \u00aba dare riconoscimento giuridico, previo rigoroso accertamento della corrispondenza della scelta all&#8217;interesse del minore, a relazioni affettive continuative e di natura stabile instaurate con il minore e caratterizzato dall\u2019adempimento di doveri di accudimento, di assistenza, di cura e di educazione analoghi a quelli genitoriali<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>Questa sentenza far\u00e0, come si dice, giurisprudenza nei Tribunali.<\/p>\n<p>Intanto, le sentenze nelle aule di giustizia continuano a esprimersi sulle adozioni in coppie omosessuali.<\/p>\n<p><strong>\u00a0A Napoli il 5 maggio 2016 la Corte d\u2019appello<\/strong> ha detto s\u00ec all\u2019adozione di due bambini figli di due donne che si erano sposate in Francia, <strong>mentre a Torino il 27 maggio sempre la Corte d\u2019appello<\/strong> ha stabilito l\u2019adozione per i figli di due coppie lesbiche, facendo proprio un principio espresso dalla Corte di Cassazione, la quale \u00a0ha affermato che, \u00a0\u201c<em>la regola secondo cui \u00e8 madre colei che ha partorito, a norma del III comma dell\u2019art.269 c.c., non costituisce un principio fondamentale di rango costituzionale, sicch\u00e9 \u00e8 riconoscibile in Italia l\u2019atto di nascita straniero dal quale risulti che un bambino, nato da un progetto genitoriale di coppia, \u00e8 figlio di due madri (una che lo ha partorito e l\u2019altra che ha donato l\u2019ovulo), non essendo opponibile un principio di ordine pubblico desumibile dalla suddetta regola<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Da ultimo, <strong>l&#8217;ordinanza emessa in data 23 febbraio 2017 dalla Corte d&#8217;Appello di Trento<\/strong>,<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-2657\" src=\"http:\/\/new.ameco.it\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/Coppie-gay2-300x169.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"169\" srcset=\"https:\/\/www.ameco.it\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/Coppie-gay2-300x169.jpg 300w, https:\/\/www.ameco.it\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/Coppie-gay2-450x253.jpg 450w, https:\/\/www.ameco.it\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/Coppie-gay2.jpg 469w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p>inserendosi in questo filone \u00e8 destinata a fare la storia, perch\u00e9 afferma che due gemelli, nati nell&#8217;ambito del progetto di genitorialit\u00e0 di una coppia omosessuale attraverso la procreazione assistita, hanno due padri. Ovvero, viene riconosciuto il pieno status di genitore non soltanto a quello che ha un legame biologico e genetico con i due bambini.<\/p>\n<p>Per la prima volta in Italia viene riconosciuto il legame non biologico tra un padre gay e i suoi figli non attraverso un&#8217;adozione ma riconoscendo il certificato di nascita di un altro Stato attestante la doppia paternit\u00e0 di un bambino nato attraverso la gestazione per altri.<\/p>\n<p>La Corte, cos\u00ec facendo, ha scritto a chiare lettere che non \u00e8 accettabile la pretesa esclusivit\u00e0 del paradigma genetico\/biologico nella costituzione dello stato giuridico di figlio ed evidentemente di padre. Negare a un bambino di avere due genitori vuol dire ledere i suoi diritti fondamentali di essere umano. E sono la volont\u00e0 di cura e l&#8217;assunzione di responsabilit\u00e0 a rendere genitori, pi\u00f9 del legame biologico.<\/p>\n<p>La Corte d&#8217;Appello di Trento ha sancito a chiare lettere come, nel nostro ordinamento. non vi sia un modello di genitorialit\u00e0 esclusivamente fondato sul legame biologico fra il genitore e il nato, ma,\u00a0 all\u2019opposto, come debba essere considerata l\u2019importanza assunta a livello normativo dal concetto di responsabilit\u00e0 genitoriale che si manifesta nella consapevole decisione di allevare ed accudire il nato; la favorevole considerazione da parte dell\u2019ordinamento al progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli anche indipendentemente dal dato genetico, con la regolamentazione dell\u2019istituto dell\u2019adozione; la possibile assenza di relazione biologica con uno dei genitori (nella specie il padre) per i figli nati da tecniche di fecondazione eterologa consentite.<\/p>\n<p>Il mancato riconoscimento dell\u2019efficacia nell\u2019ordinamento italiano del provvedimento emesso da un giudice straniero \u2013 che ha riconosciuto e accertato l\u2019esistenza di una relazione di genitorialit\u00e0 tra due minori e il padre non biologico \u2013 determinerebbe, infatti, un evidente pregiudizio per i minori che non si vedrebbero riconosciuti in Italia tutti i diritti che conseguono allo status di filiazione.<\/p>\n<p>Pertanto, la rilevazione dell\u2019utilizzo di una pratica di fecondazione non ritenuta lecita nel nostro ordinamento ( quale, appunto, quella dell\u2019utero in affitto) non pu\u00f2 determinare la negazione del riconoscimento ai minori dello status di filiationis legittimamente acquisito all\u2019estero.<\/p>\n<p>Si tratta di una pronuncia di assoluta rilevanza, in quanto per la prima volta un giudice di merito applica, in una coppia di due padri, i principi enunciati dalla Cassazione, con la sentenza n. 19599\/2016, in tema di trascrizione dell\u2019atto di nascita straniero recante l\u2019indicazione di due genitori dello stesso sesso.<\/p>\n<p>In particolare:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>a)<\/strong> in merito al giudizio di compatibilit\u00e0 tra il provvedimento straniero e l\u2019ordine pubblico, la necessit\u00e0 di far riferimento a un concetto di ordine pubblico dai contorni larghi, al fine di valutare non gi\u00e0 se il provvedimento straniero applichi una disciplina della materia corrispondente a quella italiana, bens\u00ec piuttosto se esso appaia conforme alle esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell\u2019uomo (in questo caso, del minore) come garantiti dalla Costituzione italiana e dai principali documenti internazionali in materia;<\/li>\n<li><strong>b)<\/strong> l\u2019esigenza di salvaguardare il diritto del minore alla continuit\u00e0 dello status filiationis nei confronti di entrambi i genitori, il cui mancato riconoscimento non solo determinerebbe un grave pregiudizio per i minori, ma li priverebbe di un fondamentale elemento della loro identit\u00e0 familiare, cos\u00ec come acquisita e riconosciuta nello Stato estero in cui l&#8217;atto di nascita \u00e8 stato formato;<\/li>\n<li><strong>c)<\/strong> l\u2019assoluta indifferenza delle tecniche di procreazione cui si sia fatto ricorso all\u2019estero, rispetto al diritto del minore al riconoscimento dello status filiationis nei confronti di entrambi i genitori che lo abbiano portato al mondo, nell\u2019ambito di un progetto di genitorialit\u00e0 condivisa.<\/li>\n<\/ol>\n<\/div><\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":2,"featured_media":2656,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49,43],"tags":[],"class_list":["post-4231","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-diritto-di-famiglia-en","category-home-en"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4231","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4231"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4231\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4796,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4231\/revisions\/4796"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2656"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4231"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4231"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4231"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}