{"id":4225,"date":"2017-04-20T11:07:35","date_gmt":"2017-04-20T09:07:35","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ameco.it\/quando-linps-paga-al-posto-dellazienda-e-quando-il-mancato-pagamento-della-retribuzione-legittima-le-dimissioni-per-giusta-causa-e-lindennita-di-disoccupazione-involontaria\/"},"modified":"2017-08-24T16:56:28","modified_gmt":"2017-08-24T14:56:28","slug":"quando-linps-paga-al-posto-dellazienda-e-quando-il-mancato-pagamento-della-retribuzione-legittima-le-dimissioni-per-giusta-causa-e-lindennita-di-disoccupazione-involontaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/quando-linps-paga-al-posto-dellazienda-e-quando-il-mancato-pagamento-della-retribuzione-legittima-le-dimissioni-per-giusta-causa-e-lindennita-di-disoccupazione-involontaria\/","title":{"rendered":"QUANDO L\u2019INPS PAGA AL POSTO DELL\u2019AZIENDA E QUANDO IL MANCATO PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE LEGITTIMA LE DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA  E L\u2019INDENNIT\u00c0 DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA"},"content":{"rendered":"\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-av_heading-0b08bb3152892eaec4e03caa8b46cc8f\">\n#top .av-special-heading.av-av_heading-0b08bb3152892eaec4e03caa8b46cc8f{\npadding-bottom:20px;\nfont-size:34px;\n}\nbody .av-special-heading.av-av_heading-0b08bb3152892eaec4e03caa8b46cc8f .av-special-heading-tag .heading-char{\nfont-size:25px;\n}\n#top #wrap_all .av-special-heading.av-av_heading-0b08bb3152892eaec4e03caa8b46cc8f .av-special-heading-tag{\nfont-size:34px;\n}\n.av-special-heading.av-av_heading-0b08bb3152892eaec4e03caa8b46cc8f .av-subheading{\nfont-size:15px;\n}\n\n@media only screen and (min-width: 480px) and (max-width: 767px){ \n#top #wrap_all .av-special-heading.av-av_heading-0b08bb3152892eaec4e03caa8b46cc8f .av-special-heading-tag{\nfont-size:0.8em;\n}\n}\n\n@media only screen and (max-width: 479px){ \n#top #wrap_all .av-special-heading.av-av_heading-0b08bb3152892eaec4e03caa8b46cc8f .av-special-heading-tag{\nfont-size:0.8em;\n}\n}\n<\/style>\n<div  class='av-special-heading av-av_heading-0b08bb3152892eaec4e03caa8b46cc8f av-special-heading-h1 blockquote modern-quote  avia-builder-el-0  el_before_av_heading  avia-builder-el-first  av-inherit-size'><h1 class='av-special-heading-tag'  itemprop=\"headline\"  >QUANDO L\u2019INPS PAGA AL POSTO DELL\u2019AZIENDA E QUANDO IL MANCATO PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE LEGITTIMA LE DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA E L\u2019INDENNIT\u00c0 DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA<\/h1><div class=\"special-heading-border\"><div class=\"special-heading-inner-border\"><\/div><\/div><\/div>\n\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-av_textblock-a46e63d3243520f360b66d40f943954f\">\n#top .av_textblock_section.av-av_textblock-a46e63d3243520f360b66d40f943954f .avia_textblock{\nfont-size:14px;\n}\n<\/style>\n<section  class='av_textblock_section av-av_textblock-a46e63d3243520f360b66d40f943954f '   itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/BlogPosting\" itemprop=\"blogPost\" ><div class='avia_textblock'  itemprop=\"text\" ><p>Pochi sanno che, qualora il datore di lavoro non paghi il TFR e le ultime tre mensilit\u00e0, il lavoratore pu\u00f2 fare richiesta di pagamento all\u2019Inps .<\/p>\n<p>E\u2019, dunque, interessante, sapere quando l\u2019Ente paghi al posto dell\u2019azienda.<\/p>\n<p>Le legge distingue a seconda che il datore di lavoro sia stato sottoposto a una procedura concorsuale ovvero che il medesimo non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale.<\/p>\n<p>Nel primo caso, relativo a datore di lavoro che sia un imprenditore commerciale soggetto alle procedure esecutive concorsuali, il pagamento da parte del Fondo \u00e8 subordinato a tre requisiti:<\/p>\n<ul>\n<li>l&#8217;avvenuta cessazione del rapporto di lavoro;<\/li>\n<li>l&#8217;inadempimento del datore di lavoro per l&#8217;intero credito inerente al trattamento di fine rapporto o per una sua parte;<\/li>\n<li>l&#8217;insolvenza del medesimo datore<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nel caso in cui, invece, l\u2019imprenditore non sia assoggettabile al fallimento, per esempio per le sue condizioni soggettive, occorrer\u00e0 che \u00a0il lavoratore dimostri, attraverso l&#8217;esperimento di \u201c<em>un&#8217;azione esecutiva, che deve conformarsi all&#8217;ordinaria diligenza e che sia esercitata in modo serio ed adeguato<\/em>&#8220;, l&#8217;insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro inadempiente, coerentemente con il disposto dell&#8217;art. 2740 c.c..<\/p>\n<p>La Cassazione ha fornito un&#8217;esatta interpretazione della L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, che prevede: &#8220;<em>Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, <strong>semprech\u00e8, a seguito dell&#8217;esperimento dell&#8217;esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti<\/strong>. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p>L&#8217;interpretazione data alla norma dalla Cassazione, deriva dalla facolt\u00e0, indicata dalla direttiva comunitaria ai legislatori nazionali, di assicurare la tutela dei lavoratori anche nei casi di insolvenza accertati con modalit\u00e0 e in sedi diverse da quelle tipiche delle procedure concorsuali. Tale interpretazione assicura una copertura assicurativa al lavoratore qualora non sia stato possibile accertare il credito in sede fallimentare, per esempio, anche nei casi di\u00a0 chiusura anticipata del fallimento.<\/p>\n<p>Inoltre, l\u2019esigenza di tutelare il lavoratore, si concilia con la finalit\u00e0 del legislatore del 1982, che, mediante l&#8217;istituzione di un Fondo di garanzia dell\u2019Inps, ha inteso compensare la peculiarit\u00e0 della disciplina del t.f.r. &#8211; in cui il sistema degli accantonamenti fa s\u00ec che gli importi del lavoratore vengano trattenuti e utilizzati dal datore di lavoro &#8211; con la previsione di una tutela certa del credito, realizzata attraverso modalit\u00e0 garantistiche e non soggetta alle limitazioni e difficolt\u00e0 procedurali previste, invece, per la tutela delle ultime retribuzioni (ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992).<\/p>\n<p><strong>Dunque, Il lavoratore potr\u00e0 attivarsi per come previsto dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, dimostrando di avere esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione e, nel caso in cui sussista la possibilit\u00e0 di altre azioni esecutive, di avere esperito tutte quelle che, secondo l&#8217;ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose.<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-2691 alignright\" src=\"http:\/\/new.ameco.it\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/6-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" \/>E\u2019 opportuno, inoltre, ricordare come il mancato pagamento dello stipendio da parte del datore di lavoro, sia una delle cause che consentono al lavoratore di dimettersi per giusta causa, senza obbligo di preavviso, come previsto dal CNNL, ed ottenere cos\u00ec lo stato di disoccupazione non imputabile al lavoratore con la possibilit\u00e0 di richiedere ed usufruire, qualora ne avesse i requisiti, dell\u2019indennit\u00e0 di disoccupazione.<\/p>\n<p>Al lavoratore, inoltre, che si dimette per giusta causa spetta l\u2019indennit\u00e0 sostitutiva di preavviso, come se fosse stato licenziato dal datore di lavoro.<\/p>\n<p>Per ottenere l\u2019indennit\u00e0 per disoccupazione involontaria generata dal mancato pagamento della retribuzione, il lavoratore, deve dimostrare all\u2019INPS, la giusta causa allegando alla domanda di disoccupazione, da presentare per via telematica, la documentazione relativa a diffide, denunce, citazioni, ricorsi e sentenze, attivate nei confronti del datore di lavoro e dalle quali emerge la sua volont\u00e0 a difendersi.<\/p>\n<p>Per questo motivo, \u00e8 importante che il lavoratore si affidi ad un legale rappresentante che possa aiutarlo a compilare la documentazione da inviare all\u2019INPS per procedere al riconoscimento delle dimissioni per giusta causa e dell\u2019indennit\u00e0 di disoccupazione. Dal canto suo, il lavoratore \u00e8 tenuto a informare l\u2019Inps sull\u2019esito della controversia giudiziale o extragiudiziale attivata nei confronti del datore di lavoro, perch\u00e9 nel caso in cui al lavoratore non fosse riconosciuta la giusta causa delle dimissioni, l\u2019Inps proceder\u00e0 al recupero delle somme corrisposte al lavoratore come indennit\u00e0 di disoccupazione.<\/p>\n<p>La Cassazione non riconosce le dimissioni per giusta causa del lavoratore in caso di mancato pagamento dello stipendio<strong>, se tale inadempimento \u00e8 accettato implicitamente dal lavoratore per troppi mesi<\/strong>. Nello <strong>specifico, la Legge afferma che non aver ricevuto un solo stipendio per riconoscere le dimissioni per giusta causa non basta ma \u00e8 altrettanto vero che sei mesi di mancata retribuzione \u00e8 un\u2019accettazione implicita dell\u2019inadempimento, per cui per dimettersi con giusta causa, occorre il non aver percepito almeno altre due retribuzioni.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Di seguito, la procedura da seguire.<\/strong><\/p>\n<p>Raccomandata a\/r inviata al datore di lavoro, di diffida al pagamento degli emolumenti spettanti entro 7 giorni dalla notifica della lettera, e costituzione in mora del debitore ai sensi dell&#8217;articolo 1219 del codice civile.<\/p>\n<p>Presentazione delle dimissioni per giusta causa con atto scritto e motivato in ragione della mancata corresponsione degli stipendi e della precedente costituzione in mora rimasta senza esito positivo.<\/p>\n<p>Entro 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni, invito del datore di lavoro, con raccomandata a\/r notificata al lavoratore dipendente, a convalidare le dimissioni presso la direzione territoriale del lavoro o il centro per l&#8217;impiego (ovvero in sede sindacale).<\/p>\n<p>Entro 7 giorni ci si reca presso i suddetti istituti per la convalida delle dimissioni per giusta causa. Nel caso in cui il\/la lavoratore\/trice non proceda alla convalida entro 7 giorni dalla ricezione dell\u2019invito del datore di lavoro, il rapporto di lavoro si intende risolto.<\/p>\n<p>Presentazione di un ricorso al tribunale del lavoro per chiedere l&#8217;emissione di un decreto ingiuntivo per il recupero degli stipendi non riscossi (occorre l&#8217;assistenza di un avvocato).<\/p>\n<p>Emissione dell&#8217;ingiunzione di pagamento e inizio dell&#8217;esecuzione forzata nei confronti del beni del datore di lavoro.<\/p>\n<p>Richiesta dell&#8217;indennit\u00e0 ASPI per dimissioni per giusta causa, a mezzo dell&#8217;apposito modulo (puoi rivolgerti ad un CAF).<\/p>\n<p>Meglio rivolgersi ad un\u2019 avvocato per attivare tutte le\u00a0 procedure, non solo quelle di recupero del credito, diffide, ingiunzioni di pagamento, ovvero, ma anche quelle relative alla comunicazione di dimissioni per giusta causa e alla messa in mora; nonch\u00e9 per tutte le attivit\u00e0\u00a0 volte alla produzione di documenti utili al riconoscimento delle dimissioni per giusta casa e dell\u2019indennit\u00e0 disoccupazione, da presentare tramite istanza al Fondo di Garanzia dell\u2019INPS.<\/p>\n<\/div><\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":2,"featured_media":2695,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46,43],"tags":[],"class_list":["post-4225","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-diritto-del-lavoro-en","category-home-en"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4225","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4225"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4225\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4777,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4225\/revisions\/4777"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2695"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4225"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4225"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4225"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}