{"id":4223,"date":"2017-04-20T11:22:18","date_gmt":"2017-04-20T09:22:18","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ameco.it\/pensioni-somme-corrisposte-per-sbaglio-dallinps-quando-non-vanno-corrisposte-suprema-corte-di-cassazione-sez-lavoro-sentenza-n-4822017-dell11012017\/"},"modified":"2017-08-24T16:54:57","modified_gmt":"2017-08-24T14:54:57","slug":"pensioni-somme-corrisposte-per-sbaglio-dallinps-quando-non-vanno-corrisposte-suprema-corte-di-cassazione-sez-lavoro-sentenza-n-4822017-dell11012017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/pensioni-somme-corrisposte-per-sbaglio-dallinps-quando-non-vanno-corrisposte-suprema-corte-di-cassazione-sez-lavoro-sentenza-n-4822017-dell11012017\/","title":{"rendered":"Pensioni, somme corrisposte per sbaglio dall\u2019Inps, quando non vanno corrisposte?  Suprema Corte di Cassazione Sez. 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Suprema Corte di Cassazione Sez. Lavoro Sentenza n. 482\/2017 dell\u201911\/01\/2017<\/h1><div class=\"special-heading-border\"><div class=\"special-heading-inner-border\"><\/div><\/div><\/div>\n<section  class='av_textblock_section av-av_textblock-0366cc7376be6c9e82a3e9cc8987b64f '   itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/BlogPosting\" itemprop=\"blogPost\" ><div class='avia_textblock'  itemprop=\"text\" ><p>I Giudici di Piazza Cavour, esaminando un caso tra i tanti in cui l\u2019INPS richiedeva indietro i soldi pagati in pi\u00f9 ai pensionati, hanno stabilito che \u201c<em>le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l\u2019indebita prestazione sia dovuta a dolo dell\u2019interessato<\/em>\u201c.<\/p>\n<p>Una sentenza molto interessante, specie se si considera che sono tanti i procedimenti pendenti che vertono sullo stesso oggetto.<\/p>\n<p>Con questa decisione, dunque, si chiarisce, una volta per tutte, che l\u2019Ente erogatore pu\u00f2 sempre rettificare gli errori (ove ve ne siano) ma non lo si autorizza a recuperare le somme gi\u00e0 versate.<\/p>\n<p>In altre parole, se la pensione accreditata \u00e8 pi\u00f9 alta di quanto dovrebbe e l\u2019errore si deve all\u2019Inps, a pagare non pu\u00f2 essere il pensionato, se quest\u2019ultimo non ha agito con dolo.<\/p>\n<p><strong>In materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, pertanto,\u00a0 la ripetizione dell\u2019indebito \u00e8 ammessa nei soli casi di non addebitabilit\u00e0 al percepiente dell\u2019erogazione non dovuta, per come disposto dall\u2019art. 52 L. 88\/89; <\/strong>pertanto, l\u2019omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano gi\u00e0 conosciuti dall\u2019ente competente, consente la ripetibilit\u00e0 delle somme indebitamente percepite.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Accade spesso, per\u00f2, ai pensionati e a chi spetta assegni di disoccupazione o di invalidit\u00e0 e altro vedersi recapitare dall\u2019Inps comunicazioni relative alla restituzione di somme erogate ma ritenuti successivamente, per vari motivi, non dovuti.<\/p>\n<p>Nella maggior parte dei casi, le pretese dell\u2019Istituto previdenziale si fondano su motivi reddituali, cosicch\u00e9 pu\u00f2 succedere che, a distanza di molti anni e successivamente all&#8217;erogazione dell\u2019indennit\u00e0, l\u2019Inps verifica che il reddito \u00e8 maggiore di quello indicato dalla legge e chiede la ripetizione di quanto corrisposto.<\/p>\n<p><strong>I pagamenti erogati ma non dovuti riguardano, fondamentalmente:<\/strong><\/p>\n<p><em>prestazioni prive dei necessari requisiti;<\/em><\/p>\n<p><em>prestazioni incumulabili o incompatibili con altre prestazioni;<\/em><\/p>\n<p><em>prestazioni non dovute per limiti reddituali;<\/em><\/p>\n<p><em>prestazioni incumulabili con redditi da lavoro;<\/em><\/p>\n<p><em>prestazione erogate dopo il decesso del pensionato;<\/em><\/p>\n<p><em>altro.<\/em><\/p>\n<p>E\u2019 bene ricordare che l\u2019Inps procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l\u2019anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.<\/p>\n<p>Dunque la norma esaminata, subordina la irripetibilit\u00e0 a due condizioni essenziali:<\/p>\n<p><strong>1)<\/strong> che il pagamento sia avvenuto sulla base di un provvedimento definitivo;<\/p>\n<p><strong>2)<\/strong> la mancanza di dolo dell\u2019interessato;<\/p>\n<p><strong>La legge, inoltre stabilisce il termine di decadenza di un anno per intraprendere l\u2019azione di recupero<\/strong>. Il termine decorre dall&#8217;effettiva conoscenza o dalla concreta possibilit\u00e0 di conoscenza degli elementi necessari alle operazioni di recupero.<\/p>\n<p>Quindi nei casi in cui l\u2019indebito consegua alla omessa o incompleta segnalazione, da parte dell\u2019interessato, di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano gi\u00e0 a conoscenza dell\u2019Istituto, L\u2019INPS procede al recupero delle somme indebitamente percepite, senza alcuna limitazione temporale, in quanto la omissione viene in sostanza equiparata dal legislatore al dolo, il che ne consente in ogni caso la recuperabilit\u00e0.<\/p>\n<p>Ed infatti, i termini di prescrizione decennali del credito decorrono, qualora l\u2019indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dal pensionato, dalla data della comunicazione stessa.<\/p>\n<p>Vengono ricompresi nel comportamento doloso \u2013 oltre ai casi di attivit\u00e0 illecita dell\u2019interessato, come tali rilevanti anche in sede penale con conseguente obbligo di denuncia all&#8217;Autorit\u00e0 giudiziaria \u2013 anche l\u2019indicazione di dati incompleti o l\u2019omissione di denuncia di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione, purch\u00e9 l\u2019omissione non riguardi atti o fatti gi\u00e0 noti all&#8217;Istituto.<\/p>\n<p><strong>Il dolo va escluso nei casi in cui l\u2019indebita erogazione sia dovuta ad errore dell\u2019Istituto<\/strong>.<\/p>\n<p>E\u2019 interessante, a questo punto, capire, con quali modalit\u00e0\u00a0 l\u2019Ente proceda al recupero delle somme.<\/p>\n<p>Innanzitutto, attraverso la <strong>compensazione <\/strong>e, in proposito, \u00e8 bene sapere che, non possono essere oggetto di compensazione i crediti dovuti all&#8217;interessato a titolo di assegni al nucleo familiare, pensione o assegno sociale e i trattamenti di invalidit\u00e0 civile se non per somme erogate per titolo di prestazione identico a quello per il quale deve essere operata la compensazione.<\/p>\n<p><strong>Recupero mediante trattenute sulle prestazioni pensionistiche, <\/strong>ma devono, comunque, essere rispettati i seguenti limiti: l\u2019ammontare delle trattenute sulle prestazioni pensionistiche deve essere limitato ad un quinto dell\u2019importo della prestazione medesima; il recupero sulle prestazioni pensionistiche deve far salvo in ogni caso l\u2019importo corrispondente al trattamento minimo; le somme da recuperare non possono essere gravate da interessi salvo che l\u2019indebita percezione sia dovuta a dolo dell\u2019interessato; nel caso in cui il debitore sia titolare di pi\u00f9 trattamenti pensionistici la trattenuta di un quinto deve essere operata su ciascun trattamento, fermo restando il limite del trattamento minimo, che deve essere salvaguardato sul totale delle prestazioni.<\/p>\n<p>In sintesi:<\/p>\n<p>l\u2019Inps \u2013 in via generale &#8211; \u00a0ha 10 anni di tempo per poter richiedere al cittadino la restituzione di somme indebitamente percepite. Fa eccezione al regime di prescrizione decennale solo la richiesta contributiva per cui l\u2019Inps ha cinque anni di tempo per poter richiedere il pagamento di contributi non versati.<\/p>\n<p>Altra cosa, sono, invece, le richieste di restituzione <strong>per indebiti reddituali<\/strong>.<\/p>\n<p>La normativa attuale prevede che l\u2019Inps paghi le prestazioni per l\u2019anno in corso e l\u2019anno seguente provveda a richiedere i dati reddituali e sulla base di tali dati comunicati, l\u2019Inps procede ad un conguaglio.<\/p>\n<p>Sovente per\u00f2 capita che l\u2019Inps, dopo tale comunicazione, provvede a chiedere somme erogate.<\/p>\n<p>Dunque, per evitare che tali richieste di restituzione pervengano dopo un numero di anni spropositati l\u2019art. 13 della legge 412 del 1991 ha previsto che <strong>l\u2019Inps, salvo il dolo del percipiente, ha un anno di tempo dalla comunicazione dei dati reddituali per poter richiedere indietro le somme indebitamente percepite<\/strong>.<\/p>\n<p>Concludendo, in presenza delle condizioni sopra evidenziate nessuna azione di recupero pu\u00f2 essere operata dall&#8217;Istituto vigendo il principio generale di non ripetibilit\u00e0 delle somme in mancanza di dolo dell\u2019assicurato, e, anche quando dovesse accertarsi la legittimit\u00e0 dell\u2019azione di recupero dell\u2019INPS, si pu\u00f2 eccepire eventualmente l\u2019intervenuta prescrizione del diritto al recupero delle somme, operando in tali casi la prescrizione decennale.<\/p>\n<p><strong>Cosa deve fare il cittadino quando riceve una richiesta di rimborso?<\/strong><\/p>\n<p>Occorre innanzi tutto rivolgersi ad un avvocato previdenzialista di modo che possa valutare la possibilit\u00e0 o meno di contestare una richiesta di indebito. A questo punto vanno considerati alcuni punti importanti da tenere in considerazione.<\/p>\n<\/div><\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":2,"featured_media":2706,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46,43],"tags":[],"class_list":["post-4223","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-diritto-del-lavoro-en","category-home-en"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4223","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4223"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4223\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4771,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4223\/revisions\/4771"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2706"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4223"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4223"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4223"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}