{"id":4217,"date":"2017-04-21T12:35:57","date_gmt":"2017-04-21T10:35:57","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ameco.it\/danno-da-vacanza-rovinata\/"},"modified":"2017-08-24T16:50:35","modified_gmt":"2017-08-24T14:50:35","slug":"danno-da-vacanza-rovinata","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/danno-da-vacanza-rovinata\/","title":{"rendered":"Danno da vacanza rovinata"},"content":{"rendered":"\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-av_heading-d6bf364d94df54f4df2189a14c463384\">\n#top .av-special-heading.av-av_heading-d6bf364d94df54f4df2189a14c463384{\npadding-bottom:20px;\nfont-size:34px;\n}\nbody .av-special-heading.av-av_heading-d6bf364d94df54f4df2189a14c463384 .av-special-heading-tag .heading-char{\nfont-size:25px;\n}\n#top #wrap_all .av-special-heading.av-av_heading-d6bf364d94df54f4df2189a14c463384 .av-special-heading-tag{\nfont-size:34px;\n}\n.av-special-heading.av-av_heading-d6bf364d94df54f4df2189a14c463384 .av-subheading{\nfont-size:15px;\n}\n\n@media only screen and (min-width: 480px) and (max-width: 767px){ \n#top #wrap_all .av-special-heading.av-av_heading-d6bf364d94df54f4df2189a14c463384 .av-special-heading-tag{\nfont-size:0.8em;\n}\n}\n\n@media only screen and (max-width: 479px){ \n#top #wrap_all .av-special-heading.av-av_heading-d6bf364d94df54f4df2189a14c463384 .av-special-heading-tag{\nfont-size:0.8em;\n}\n}\n<\/style>\n<div  class='av-special-heading av-av_heading-d6bf364d94df54f4df2189a14c463384 av-special-heading-h1 blockquote modern-quote  avia-builder-el-0  el_before_av_textblock  avia-builder-el-first  av-inherit-size'><h1 class='av-special-heading-tag'  itemprop=\"headline\"  >Danno da vacanza rovinata<\/h1><div class=\"special-heading-border\"><div class=\"special-heading-inner-border\"><\/div><\/div><\/div>\n<section  class='av_textblock_section av-av_textblock-0366cc7376be6c9e82a3e9cc8987b64f '   itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/BlogPosting\" itemprop=\"blogPost\" ><div class='avia_textblock'  itemprop=\"text\" ><p>Pacchetto all-inclusive: l\u2019agenzia di viaggi non risponde dei danni del tour operator.<\/p>\n<p>Nell&#8217;ambito del contratto di viaggio con pacchetto turistico \u201ctutto compreso\u201d, non \u00e8 ascrivibile alcun tipo di inadempimento all&#8217;agenzia di viaggi, in quanto la stessa riveste il ruolo di intermediario e non di organizzatore, figura questa ricoperta dal tour operator.<br \/>\nIl Tribunale di Roma \u00e8 stato chiamato a pronunciarsi sulla seguente questione: un consumatore ha acquistato un pacchetto turistico \u201ctutto compreso\u201d, che si \u00e8 poi rivelato non conforme rispetto ai servizi offerti.<br \/>\nIl contratto di pacchetto turistico, considerato un contratto di massa per la sua diffusione orizzontale e verticale, ha ad oggetto viaggi, vacanze, crociere turistiche e circuiti secondo la formula \u201ctutto compreso\u201d, di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendenti almeno una notte; per potersi definire tale, il pacchetto tutto compreso deve risultare dalla combinazione, realizzata da chiunque ed in qualunque modo, di almeno due tra i seguenti elementi:<\/p>\n<p>trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori al trasporto o all&#8217;alloggio, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto.<br \/>\nIl Legislatore ha inteso tutelare in maniera significativa il turista, quale contraente debole, che ha diritto a vedere soddisfatte le proprie esigenze ricreative, data la particolarit\u00e0 del rapporto obbligatorio nascente dal contratto.<br \/>\nIl contratto deve contenere tutte le informazioni necessarie sul servizio acquistato, fornite in maniera chiara e precisa; in particolare, ove il pacchetto includa la sistemazione in albergo, deve specificare l\u2019ubicazione, ma soprattutto la categoria turistica ed il livello.<br \/>\nLa causa concreta di questo tipo di contratto \u00e8 rappresentata dalla finalit\u00e0 turistica: pertanto, lo scopo di piacere non \u00e8 solo un desiderio del viaggiatore, ma incide sull\u2019elemento causale in maniera rilevante, con la conseguenza che l\u2019impossibilit\u00e0 per il consumatore di godere della prestazione richiesta \u00e8 da considerarsi come causa di estinzione dell\u2019obbligazione, autonoma e distinta dall\u2019impossibilit\u00e0 sopravvenuta di cui agli artt. 1463 e ss. c.c.<br \/>\nPremesso ci\u00f2, il tour operator e l&#8217;intermediario sono due figure completamente differenti.<\/p>\n<p>L&#8217;intermediario, come da definizione normativa, \u00e8 il soggetto che -anche non professionalmente e senza scopo di lucro- vende, o si obbliga a procurare a terzi, pacchetti turistici realizzati ai sensi dell&#8217;art. 34 verso un corrispettivo forfettario ovvero singoli servizi turistici disaggregati.<br \/>\nIl rapporto tra il turista ed il tour operator, nella sua qualit\u00e0 di organizzatore, deriva proprio dal contratto che hanno concluso attraverso l&#8217;intermediario, che \u00e8 un contratto di mandato con rappresentanza.<\/p>\n<p>In particolare, in questo tipo di contratto si evidenziano tre differenti rapporti di mandato:<\/p>\n<ul>\n<li>un rapporto tra organizzatore ed intermediario (es. agenzia di viaggi), in virt\u00f9 del quale l&#8217;agente immette sul mercato i servizi offerti dal tour operator;<\/li>\n<li>un secondo rapporto tra viaggiatore ed intermediario, in base al quale quest&#8217;ultimo raccoglie le prenotazioni dei viaggiatori<\/li>\n<li>un terzo rapporto tra organizzatore e viaggiatore, che deriva dal contratto concluso tra le parti proprio tramite il rapporto di mandato con l&#8217;intermediario.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00c8 pacifico che l&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;intermediario sia di natura professionale; pertanto, la diligenza non pu\u00f2 che essere media nell&#8217;adempimento dell&#8217;obbligazione cui lo stesso \u00e8 tenuto, ai sensi dell&#8217;art. 1176 c.c. Quindi, l&#8217;intermediario \u00e8 colui che agisce nella qualit\u00e0 di mandatario tenuto a stipulare un contratto di viaggio e compiere atti giuridici in nome e per conto del turista. Da qui lo stesso \u00e8 responsabile per l\u2019inadempimento delle obbligazioni nascenti dal precitato contratto di mandato.<br \/>\nL&#8217;agenzia, invece, \u00e8 un soggetto che opera professionalmente nel settore turistico, ed ha quindi l&#8217;onere di adempiere il proprio compito disponendo di mezzi e competenze adeguati all&#8217;attivit\u00e0 svolta.<\/p>\n<p>Il turista \u00e8 da considerarsi il contraente debole, il quale ha diritto a tutte le informazioni inerenti le diverse condizioni contrattuali, ma al contempo ha l&#8217;onere di denunciare in maniera tempestiva, ovvero entro 10 giorni lavorativi dalla data di rientro presso la localit\u00e0 di partenza, l&#8217;inesatto adempimento; per la Corte di Cassazione (sentenza n. 297\/2011) non vi \u00e8 un termine di decadenza per il risarcimento, a condizione per\u00f2 che la contestazione avvenga entro il termine prescrizionale di un anno dal rientro dal viaggio (per danni diversi a quelli alla persona) e di tre anni (per danni alla persona), con la precisazione che se l&#8217;inadempimento attiene il servizio di trasporto il termine di prescrizione \u00e8 di 18 o 12 mesi nel caso in cui si tratti rispettivamente di danni alla persona o cose in virt\u00f9 del principio generale dell&#8217;art. 2051 c.c.<br \/>\nPremesso ci\u00f2, il caso sottoposto al Tribunale di Roma \u00e8 avvenuto nel 2010, a cavallo tra l&#8217;abrogazione delle norme sul contratto turistico contenute all&#8217;interno del Codice del Consumo e la successiva emanazione da parte del Legislatore del Codice del Turismo, avvenuta con decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79.<br \/>\nIl Tribunale adito, dopo una condivisibile disamina sulle differenti figure dell&#8217;intermediario di viaggio e del tour operator, ha affermato: \u201c<em>Nel contratto di intermediazione di viaggio \u00e8 da ravvisare un mandato conferito dal viaggiatore all&#8217;agenzia di viaggio (Cass. n. 696\/2010; Cass. n. 21388\/09; Cass. n. 16868\/02); ne discende che, la responsabilit\u00e0 dell&#8217;intermediario \u00e8 limitata all&#8217;adempimento del mandato ricevuto dal consumatore, non rispondendo egli delle obbligazioni nascenti dall&#8217;organizzazione del viaggio che invece competono al tour operator<\/em>\u201d.<br \/>\nTribunale di Roma, sentenza 20 gennaio 2017<\/p>\n<p>ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI<\/p>\n<p>Conformi:<br \/>\nCass. civ. n. 696\/2010<\/p>\n<p>Cass. civ.n. 21388\/09<\/p>\n<p>Cass. civ. n. 16868\/02<br \/>\nDifformi:<br \/>\nNon si rinvengono precedenti<\/p>\n<\/div><\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":2,"featured_media":2792,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48,43],"tags":[],"class_list":["post-4217","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-diritto-civile-en","category-home-en"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4217","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4217"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4217\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4757,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4217\/revisions\/4757"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2792"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4217"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4217"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4217"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}