{"id":4186,"date":"2017-05-10T12:11:54","date_gmt":"2017-05-10T10:11:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ameco.it\/legittimita-del-divieto-di-asportazione-di-monete-antiche-di-proprieta-di-privati\/"},"modified":"2017-08-24T15:58:37","modified_gmt":"2017-08-24T13:58:37","slug":"legittimita-del-divieto-di-asportazione-di-monete-antiche-di-proprieta-di-privati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/legittimita-del-divieto-di-asportazione-di-monete-antiche-di-proprieta-di-privati\/","title":{"rendered":"Legittimit\u00e0 del divieto di asportazione di monete antiche di propriet\u00e0 di privati"},"content":{"rendered":"\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-av_heading-0676684e41e89611d5e4155fdd28cfeb\">\n#top .av-special-heading.av-av_heading-0676684e41e89611d5e4155fdd28cfeb{\npadding-bottom:20px;\nfont-size:34px;\n}\nbody .av-special-heading.av-av_heading-0676684e41e89611d5e4155fdd28cfeb .av-special-heading-tag 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propriet\u00e0 di privati <\/h1><div class=\"special-heading-border\"><div class=\"special-heading-inner-border\"><\/div><\/div><\/div>\n<section  class='av_textblock_section av-av_textblock-0366cc7376be6c9e82a3e9cc8987b64f '   itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/BlogPosting\" itemprop=\"blogPost\" ><div class='avia_textblock'  itemprop=\"text\" ><p>Il Consiglio di Stato si \u00e8 trovato a dover giudicare in merito alla legittimit\u00e0 di un provvedimento di rigetto di una istanza di rilascio di attestato di libera circolazione per alcune monete antiche, presentata dai privati proprietari, nonch\u00e9 del provvedimento di imposizione da parte della Soprintendenza del vincolo di eccezionale interesse archeologico.<\/p>\n<p>La fattispecie concreta sottoposta all\u2019esame del Consiglio di Stato ha avuto origine nel 1923, quando, nel fondo di propriet\u00e0 di un privato ad Ognina (CA), veniva ritrovato un deposito di 305 monete d\u2019argento della Magna Grecia.<\/p>\n<p>A seguito del ritrovamento nasceva un contenzioso che vedeva coinvolti sia i privati interessati, ovvero il proprietario del fondo ed il ritrovatore, che lo Stato.<\/p>\n<p>Contenzioso e che veniva concluso con tre distinte sentenze del Giudice ordinario passate in giudicato, le quali hanno attribuito il complesso delle monete per la quota indivisa di met\u00e0 allo Stato, mentre per le residue quote di un quarto ciascuna rispettivamente alle eredi del proprietario del fondo, nel frattempo deceduto, e ai ritrovatori.<\/p>\n<p>Tali quote venivano successivamente divise da un\u2019apposita commissione estimatrice dei singoli pezzi, la quale concludeva i propri lavori nel giugno del \u201848.<\/p>\n<p>Nel 1954 il Ministero dichiarava il complesso monetario in questione di particolare interesse archeologico ai sensi della legge n. 1089\/1939 allora vigente.<\/p>\n<p>Dichiarazione che veniva poi revocata dopo due anni e mezzo.<\/p>\n<p>Con atto del Notaio Mirone di Catania del 27 marzo 1957 veniva stipulata una convenzione tra lo Stato, nella persona del Soprintendente competente per territorio, gli eredi del proprietario del fondo e l\u2019avente causa del ritrovatore, al fine di siglare l\u2019accordo raggiunto dalle parti in merito alla ripartizione delle monete.<\/p>\n<p>In virt\u00f9 della citata convenzione, allo Stato \u00e8 stata attribuita la propriet\u00e0 di sette monete ritenute di maggior pregio, restando le altre di propriet\u00e0 degli eredi del proprietario del fondo e dell\u2019avente causa del ritrovatore, ai quali sono state attribuite per sorteggio due quote di pari valore.<\/p>\n<p>Con l\u2019art. 3 della Convenzione lo Stato rinunciava espressamente in via definitiva a porre qualsiasi vincolo o limitazione alla libera disponibilit\u00e0 e commerciabilit\u00e0 delle monete rimaste comuni tra le altre due parti contraenti.<\/p>\n<p>Lo Stato, inoltre, si riservava la mera opzione di acquisto di ulteriori 29 monete di particolare interesse, opzione poi effettivamente esercitata.<\/p>\n<p>Recentemente, gli eredi del proprietario del fondo hanno presentato un\u2019istanza per ottenere l\u2019attestato di libera circolazione delle suddette monete divenute di loro propriet\u00e0, istanza rigettata dall\u2019Ufficio esportazione oggetti d\u2019arte di Roma.<\/p>\n<p>Da qui, il giudizio che ha portato alla pronuncia in esame, poich\u00e9 gli eredi del proprietario del fondo hanno impugnato sia il provvedimento di rigetto dell\u2019istanza avanzata, che i successivi provvedimenti della Soprintendenza dei beni archeologici della Lombardia, i quali hanno imposto sulle monete di loro propriet\u00e0 il vincolo di eccezionale interesse archeologico.<\/p>\n<p>In primo grado il TAR Lazio, accoglieva il ricorso ed annullava i provvedimenti impugnati, ritenendo fondato e assorbente il motivo in base al quale le monete si sarebbero dovute ritenere nella libera disponibilit\u00e0 dei ricorrenti, perch\u00e9 lo Stato, con l\u2019accordo a suo tempo concluso, ritenuto di natura transattiva, avrebbe rinunciato in via definitiva a porre su di esse qualsiasi limite o vincolo.<\/p>\n<p>Contro tale pronuncia proponeva appello il Ministero, a detta del quale la citata convenzione avrebbe un significato pi\u00f9 limitato rispetto a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado (avendo lo Stato semplicemente concesso la liber\u00e0 commerciabilit\u00e0 delle monete non si sarebbe in alcun modo impegnato a considerarle liberamente esportabili).<\/p>\n<p>Nell\u2019affrontare la particolare questione sottoposta al loro esame, i Giudici hanno individuato la soluzione della vicenda partendo dall\u2019interpretazione della citata Convenzione transattiva conclusa nel lontano 1957 e cercando di stabilire l\u2019esatta portata della \u201crinunzia\u201d in essa compiuta dallo Stato.<\/p>\n<p>Dopo un\u2019approfondita ricostruzione del quadro normativo vigente in materia di beni culturali, dando atto di una successione di leggi nel tempo che presentano una continuit\u00e0 di principi ispiratori, il Consiglio di Stato ritiene che \u201cla rinuncia contenuta nella convenzione va interpretata in via testuale, come eccezione ad una regola che \u00e8 nel senso della tutela massima, ovvero nel senso di escludere la sola misura alla quale si riferisce espressamente, la prelazione in caso di alienazione, e di tener ferme tutte le misure residue apprestate dalla legge, che sono come si \u00e8 visto del medesimo contenuto sia che si abbia riguardo all\u2019epoca del rinvenimento, sia che si considerino l\u2019epoca della convenzione ovvero l\u2019epoca attuale. Rimane allora ferma la necessit\u00e0, per il caso di esportazione del bene, che non \u00e8 contemplato dalla rinuncia, di chiedere ed ottenere la relativa autorizzazione\u201d.<\/p>\n<p>Peraltro, una conferma di simile interpretazione \u00e8 ricavata dal Consiglio di Stato anche dai principi del diritto civile comune.<\/p>\n<p>Infatti, si legge nella decisione \u201cLa corresponsione del premio da parte dello Stato, proprietario per legge delle monete rinvenute, va infatti considerata un atto il cui contenuto non \u00e8 determinato puntualmente dalla legge, che si limita a prevedere un limite massimo al suo ammontare, pari alla met\u00e0 del valore del bene, e a consentire di corrisponderlo in denaro o in natura. A fronte di ci\u00f2, l\u2019incertezza nell\u2019interpretare l\u2019atto che in concreto liquida il premio non si pu\u00f2 che risolvere, ai sensi dell\u2019art. 1371 c.c., nel senso meno gravoso per l\u2019obbligato di cui si \u00e8 detto, ovvero ritenendo che lo Stato abbia abdicato nella misura minima compatibile alla posizione di tutela che gli spettava\u201d.<\/p>\n<p>Sulla base delle riportate considerazioni, quindi, la decisione in esame ha annullato i provvedimenti impugnati \u201cnella sola parte in cui impongono il vincolo della prelazione\u201d, ritendendoli invece legittimi \u201cnella parte in cui impongono ogni diversa forma di tutela prevista dalla legge\u201d, con conseguente conservazione del diniego di autorizzazione all\u2019esportazione.<\/p>\n<p>Concludendo, emerge con tutta evidenza Ragionevole, la correttezza sul piano normativo della soluzione raggiunta, la quale, ritenendo le monete in questione originariamente sottoposte al massimo livello di tutela, ha interpretato la rinuncia dello Stato in senso testuale, limitandola esclusivamente al solo vincolo di prelazione espressamente previsto in sede di convenzione, con conseguente legittimit\u00e0 della successiva decisione dello Stato di non consentire l\u2019uscita definitiva di tali beni dal territorio italiano.<\/p>\n<\/div><\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":2,"featured_media":3303,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45,43],"tags":[],"class_list":["post-4186","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-diritto-amministrativo-en","category-home-en"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4186","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4186"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4186\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4661,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4186\/revisions\/4661"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3303"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4186"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4186"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4186"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}