{"id":4185,"date":"2017-05-10T12:15:21","date_gmt":"2017-05-10T10:15:21","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ameco.it\/sullimprocedibilita-del-ricorso-per-omessa-impugnazione-del-provvedimento-conclusivo-di-una-procedura-ad-evidenza-pubblica\/"},"modified":"2017-08-24T15:58:03","modified_gmt":"2017-08-24T13:58:03","slug":"sullimprocedibilita-del-ricorso-per-omessa-impugnazione-del-provvedimento-conclusivo-di-una-procedura-ad-evidenza-pubblica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/sullimprocedibilita-del-ricorso-per-omessa-impugnazione-del-provvedimento-conclusivo-di-una-procedura-ad-evidenza-pubblica\/","title":{"rendered":"Sull\u2019improcedibilit\u00e0 del ricorso per omessa impugnazione del provvedimento conclusivo di una procedura ad evidenza pubblica"},"content":{"rendered":"\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-av_heading-1ee1b1c8c82309b71133746818e73c09\">\n#top .av-special-heading.av-av_heading-1ee1b1c8c82309b71133746818e73c09{\npadding-bottom:20px;\nfont-size:34px;\n}\nbody .av-special-heading.av-av_heading-1ee1b1c8c82309b71133746818e73c09 .av-special-heading-tag .heading-char{\nfont-size:25px;\n}\n#top #wrap_all .av-special-heading.av-av_heading-1ee1b1c8c82309b71133746818e73c09 .av-special-heading-tag{\nfont-size:34px;\n}\n.av-special-heading.av-av_heading-1ee1b1c8c82309b71133746818e73c09 .av-subheading{\nfont-size:15px;\n}\n\n@media only screen and (min-width: 480px) and (max-width: 767px){ \n#top #wrap_all .av-special-heading.av-av_heading-1ee1b1c8c82309b71133746818e73c09 .av-special-heading-tag{\nfont-size:0.8em;\n}\n}\n\n@media only screen and (max-width: 479px){ \n#top #wrap_all .av-special-heading.av-av_heading-1ee1b1c8c82309b71133746818e73c09 .av-special-heading-tag{\nfont-size:0.8em;\n}\n}\n<\/style>\n<div  class='av-special-heading av-av_heading-1ee1b1c8c82309b71133746818e73c09 av-special-heading-h1 blockquote modern-quote  avia-builder-el-0  el_before_av_textblock  avia-builder-el-first  av-inherit-size'><h1 class='av-special-heading-tag'  itemprop=\"headline\"  >Sull\u2019improcedibilit\u00e0 del ricorso per omessa impugnazione del provvedimento conclusivo di una procedura ad evidenza pubblica<\/h1><div class=\"special-heading-border\"><div class=\"special-heading-inner-border\"><\/div><\/div><\/div>\n<section  class='av_textblock_section av-av_textblock-0366cc7376be6c9e82a3e9cc8987b64f '   itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/BlogPosting\" itemprop=\"blogPost\" ><div class='avia_textblock'  itemprop=\"text\" ><p>L\u2019onere tassativo di procedere all\u2019impugnazione della graduatoria finale sottende una ragione logica, ancor prima che giuridica. La parte ricorrente che intende partecipare a una selezione pubblica ormai conclusa vedr\u00e0 soddisfatto il proprio interesse soltanto attraverso l\u2019esclusione di un altro soggetto gi\u00e0 collocatosi in seno alla graduatoria di merito.<\/p>\n<p>Il provvedimento conclusivo della procedura selettiva, dotato di un\u2019alta ancorch\u00e9 immediata portata lesiva, deve necessariamente soggiacere al gravame, poich\u00e9 solo il suo annullamento pu\u00f2 condurre all\u2019esito auspicato dal ricorrente escluso o comunque non aggiudicatario.<\/p>\n<p>La pronuncia prende le mosse da una vicenda sorta nel lontano 2009 quando l\u2019ente fiera di Bologna indiceva una procedura di selezione volta a \u201creclutare\u201d, in qualit\u00e0 di espositori, gli operatori attivi nel campo dell\u2019arte contemporanea interessati a parteciparvi.<\/p>\n<p>Il preliminare di gara conteneva tutte le indicazioni necessarie a favorire l\u2019inoltro delle richieste di partecipazione e dei progetti, le condizioni di ammissione, nonch\u00e9 i criteri di selezione dei candidati. Al fine di assicurare all\u2019evento fieristico \u201cun livello qualitativo sempre maggiore e in linea con le pi\u00f9 prestigiose fiere europee di arte moderna e contemporanea\u201d, il bando disponeva l\u2019intervento di un Comitato Consultivo incaricato di valutare le proposte e di redigere la lista delle gallerie invitate a partecipare alla Fiera e una ista nella quale inserire i nominativi degli operatori eventualmente invitati a partecipare all\u2019evento laddove le adesioni pervenute non fossero state sufficienti a ricoprire tutti gli spazi espositivi resi disponibili.<\/p>\n<p>Il legale rappresentante della Societ\u00e0 Afa, avendo partecipato con esito sfavorevole alla selezione, proponeva ricorso al T.A.R. impugnando soltanto la propria esclusione dalla procedura.<\/p>\n<p>Il T.A.R. Bologna con sentenza resa nel novembre 2009, dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adducendo, a sostegno della propria tesi, l\u2019impossibilit\u00e0 di riconoscere all\u2019Ente intimato i requisiti tipici dell\u2019organismo di diritto pubblico \u201ce, quindi, come amministrazione aggiudicatrice e riconducendo l\u2019attivit\u00e0 svolta nell\u2019ambito dell\u2019attivit\u00e0 privatistica con conseguente giurisdizione del G.O.\u201d.<\/p>\n<p>Avverso tale pronuncia, il legale rappresentante della societ\u00e0 Alfa proponeva appello al Consiglio di Stato che, con sentenza resa nel 2011, rigettando la sentenza del Giudice di prime cure, accogliendo la tesi l\u2019Ente Fiera nell\u2019alveo delle \u201cAmministrazioni aggiudicatrici\u201d, asserviva l\u2019intera procedura alle norme di rango pubblicistico, con la conseguente cognizione del Giudice Amministrativo.<\/p>\n<p>Quindi, si riassumeva la questione innanzi al T.A.R. che con una pronuncia di mero rilevava l\u2019inammissibilit\u00e0 del ricorso atteso che \u201cil ricorrente avrebbe dovuto impugnare, oltre al provvedimento di esclusione, anche l\u2019esito della procedura, ossia la lista degli ammessi alla manifestazione, contestualmente stilata come previsto dal bando che ha indetto la procedura e come comunicatogli con la nota di esclusione, procedendo altres\u00ec alla notifica del ricorso introduttivo ad almeno un controinteressato, ai sensi dell\u2019art. 41, comma 2, c.p.a. e provvedendo successivamente a integrare il contraddittorio\u2026\u201d.<\/p>\n<p>Avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo veniva proposto appello., L\u2019appellante considerava pienamente irrilevante, ancorch\u00e9 illegittimo, il ragionamento seguito dal T.A.R. in primo grado e, nella specie, che si potessero a lui ricondurre specifici oneri impugnatori, tipici del procedimento per la conclusione dei contratti pubblici, al cospetto di un Ente che nulla aveva provveduto a comunicare, operando al di fuori dei rigidi canoni normativi dettati in materia di appalti.<\/p>\n<p>Il Consiglio di Stato, investito della questione, definiva finalmente la controversia esaminando congiuntamente i motivi di ricorso e dichiarava l\u2019infondatezza dell\u2019appello proposto condividendo le osservazioni portate avanti in primo grado dal T.A.R., peraltro gi\u00e0 fatte proprie nella precedente sentenza che aveva statuito sulla giurisdizione amministrativa.<\/p>\n<p>Ritenendo che \u201cL\u2019ente appellato ha dato corso, in vista dell\u2019assegnazione degli spazi fieristici a una procedura di evidenza pubblica finalizzata a selezionare le gallerie meritevoli di essere ammesse alla manifestazione, sulla base delle loro proposte espositive da presentare alla rassegna\u201d, all\u2019uopo evidenziando \u201cl\u2019adesione a un modello procedimentale che reca, quantomeno in nuce i tratti essenziali dell\u2019evidenza pubblica\u201d.<\/p>\n<p>l\u2019Ente infatti: 1) aveva predisposto un avviso (equiparabile a un bando di gara) contenente le indicazioni utili per la presentazione della domanda; 2) aveva predeterminato i criteri selettivi, affidando a un Comitato Consultivo lo scrutinio delle schede tecniche di ammissione; 3) aveva previsto, a conclusione dei lavori, la redazione di due liste di candidati ammessi, cui avrebbero fatto s\u00e9guito le rituali comunicazioni di invito e di esclusione definitiva dalla competizione.<\/p>\n<p>Ad avviso del Collegio, dal riferimento specifico alle \u201cdue liste\u201d contenuto nell\u2019avviso si evince a chiari tratti che i posti disponibili sarebbero stati limitati e che, dunque, gli espositori \u201cinvitati\u201d e quelli \u201cin lista di attesa\u201d sarebbero stati qualificabili come gli \u201caggiudicatari\u201d e \u201cpotenziali aggiudicatari\u201d.<\/p>\n<p>Ne deriva che nella procedura de qua risulta perfezionata anche la fase di aggiudicazione, con la presenza di soggetti \u201caggiudicatari\u201d.<\/p>\n<p>Sicch\u00e9, non pu\u00f2 in alcun modo dubitarsi circa l\u2019avvenuta manifestazione di una molteplicit\u00e0 di passaggi procedimentali che connotano inequivocabilmente i tratti tipici di una selezione pubblica.<\/p>\n<p>Tanto premesso, avendo riguardo alla lamentata esclusione dell\u2019appellante, il Consiglio di Stato osserva che essa va interpretata non in termini di pretermissione per carenza dei requisiti di partecipazione quanto piuttosto come mancata aggiudicazione, trattandosi di un soggetto destinatario di una valutazione di inidoneit\u00e0 a confluire sia nella lista dei candidati invitati sia nella lista degli interessati \u201cin attesa\u201d e che non vi \u00e8 rientrato.<\/p>\n<p>Per tale motivo il legale rappresentante della societ\u00e0 avrebbe dovuto non limitarsi ad impugnare il suo mancato invito, ma impugnare altres\u00ec l\u2019atto conclusivo della procedura.<\/p>\n<p>Ad ogni buon conto, dalla ricezione della comunicazione di esclusione emergeva chiaramente la consequenziale conclusione dei lavori preparatori all\u2019evento fieristico e, da qui, l\u2019imminente redazione della lista \u201cdi merito\u201d che, seppur ignorata dal legale rappresentante della societ\u00e0, avrebbe imprescindibilmente dovuto costituire parte integrante delle proprie doglianze nel ricorso introduttivo.<\/p>\n<p>In virt\u00f9 dei suesposti motivi, il Consiglio di Stato, con la pronuncia in commento, definitivamente pronunciando sull\u2019appello lo rigetta, confermando la declaratoria di inammissibilit\u00e0 del medesimo.<\/p>\n<\/div><\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":2,"featured_media":3307,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45,43],"tags":[],"class_list":["post-4185","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-diritto-amministrativo-en","category-home-en"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4185","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4185"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4185\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4658,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4185\/revisions\/4658"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3307"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4185"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4185"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4185"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}