{"id":4181,"date":"2017-05-12T09:43:13","date_gmt":"2017-05-12T07:43:13","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ameco.it\/lavoro-autonomo-e-smart-working-la-riforma-e-legge\/"},"modified":"2017-08-24T15:55:58","modified_gmt":"2017-08-24T13:55:58","slug":"lavoro-autonomo-e-smart-working-la-riforma-e-legge","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/lavoro-autonomo-e-smart-working-la-riforma-e-legge\/","title":{"rendered":"Lavoro autonomo e smart working: la riforma \u00e8 legge"},"content":{"rendered":"\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-av_heading-caa0df923b04cbb79b90d502a349219f\">\n#top .av-special-heading.av-av_heading-caa0df923b04cbb79b90d502a349219f{\npadding-bottom:20px;\nfont-size:34px;\n}\nbody .av-special-heading.av-av_heading-caa0df923b04cbb79b90d502a349219f .av-special-heading-tag .heading-char{\nfont-size:25px;\n}\n#top #wrap_all .av-special-heading.av-av_heading-caa0df923b04cbb79b90d502a349219f .av-special-heading-tag{\nfont-size:34px;\n}\n.av-special-heading.av-av_heading-caa0df923b04cbb79b90d502a349219f .av-subheading{\nfont-size:15px;\n}\n\n@media only screen and (min-width: 480px) and (max-width: 767px){ \n#top #wrap_all .av-special-heading.av-av_heading-caa0df923b04cbb79b90d502a349219f .av-special-heading-tag{\nfont-size:0.8em;\n}\n}\n\n@media only screen and (max-width: 479px){ \n#top #wrap_all .av-special-heading.av-av_heading-caa0df923b04cbb79b90d502a349219f .av-special-heading-tag{\nfont-size:0.8em;\n}\n}\n<\/style>\n<div  class='av-special-heading av-av_heading-caa0df923b04cbb79b90d502a349219f av-special-heading-h1 blockquote modern-quote  avia-builder-el-0  el_before_av_textblock  avia-builder-el-first  av-inherit-size'><h1 class='av-special-heading-tag'  itemprop=\"headline\"  >Lavoro autonomo e smart working: la riforma \u00e8 legge<\/h1><div class=\"special-heading-border\"><div class=\"special-heading-inner-border\"><\/div><\/div><\/div>\n<section  class='av_textblock_section av-av_textblock-0366cc7376be6c9e82a3e9cc8987b64f '   itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/BlogPosting\" itemprop=\"blogPost\" ><div class='avia_textblock'  itemprop=\"text\" ><p>Il 10 maggio 2017 il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge avente ad oggetto le misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e la disciplina dello smart working.<\/p>\n<p>In particolare, per quanto riguarda le tutele del lavoro autonomo, la riforma prevede quanto segue:<\/p>\n<ul>\n<li>clausole e condotte abusive<\/li>\n<\/ul>\n<p>Saranno considerate nulle tutte le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori ai 60 giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.<\/p>\n<p>Il committente non potr\u00e0 modificare unilateralmente il contratto e la clausola attribuente al medesimo la facolt\u00e0 di recedere dal contratto senza congruo preavviso sar\u00e0 considerata abusiva; come abusivo sar\u00e0 considerato anche il rifiuto da parte del committente di stipulare in forma scritta il contratto. In caso di violazione di tali disposizioni, al lavoratore autonomo sar\u00e0 riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni.<\/p>\n<ul>\n<li>Estensione indennit\u00e0 di disoccupazione<\/li>\n<\/ul>\n<p>A decorrere dal 1\u00b0 luglio 2017 la cosiddetta \u201cDis-Coll\u201d, l\u2019indennit\u00e0 di disoccupazione\u00a0che ricevono i collaboratori coordinati e continuativi, sar\u00e0 riconosciuta anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, che in cambio verseranno un\u2019aliquota contributiva pari allo 0,51%.<\/p>\n<ul>\n<li>Deducibilit\u00e0 delle spese di Formazione<\/li>\n<\/ul>\n<p>I professionisti potranno dedurre integralmente dalle loro dichiarazioni dei redditi, entro il limite annuo di diecimila euro, le spese per iscrizioni a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonch\u00e9 le spese per partecipare a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Potranno poi integralmente dedurre, fino a cinquemila euro l\u2019anno, le spese per \u00abservizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all\u2019auto-imprenditorialit\u00e0\u00bb. Infine, i Professionisti potranno dedurre, integralmente, anche gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni.<\/p>\n<ul>\n<li>Centri per l\u2019impiego e organismi autorizzati alle attivit\u00e0 di intermediazione<\/li>\n<\/ul>\n<p>Verr\u00e0 istituito uno sportello dedicato al lavoro autonomo, con accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione.<\/p>\n<ul>\n<li>Accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l\u2019assegnazione di incarichi e appalti privati<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le amministrazioni pubbliche promuoveranno, in qualit\u00e0 di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servi o ai bandi per l\u2019assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca (senza far cos\u00ec concorrenza alle imprese).<\/p>\n<ul>\n<li>Tutela della gravidanza, malattia e infortunio<\/li>\n<\/ul>\n<p>In caso di maternit\u00e0, le lavoratrici autonome, previo consenso del committente, potranno essere sostituite da altri lavoratori autonomi di fiducia delle stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali.<\/p>\n<p>Inoltre, la gravidanza, la malattia e l\u2019infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attivit\u00e0 in via continuativa per il committente non comporteranno l\u2019estinzione del rapporto di lavoro; in tal caso, su richiesta del lavoratore, l\u2019esecuzione rimarr\u00e0 sospesa &#8211; senza diritto al corrispettivo &#8211; per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare.<\/p>\n<p>La legge contiene, come sopra accennato, anche alcune disposizioni che riguardano lo \u201csmart working\u201d, cio\u00e8 la possibilit\u00e0 che la prestazione lavorativa venga eseguita in parte all\u2019interno di locali aziendali e in parte senza una postazione fissa. Lo \u201csmart working\u201d viene identificato non come un nuovo tipo di contratto di lavoro, ma come una \u201cmodalit\u00e0 di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato\u201d.<\/p>\n<p>In particolare, le disposizione relative al lavoro agile prevedono quanto segue:<\/p>\n<ul>\n<li>Forma e recesso dell\u2019accordo relativo alla modalit\u00e0 di lavoro agile<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019accordo tra le parti dovr\u00e0 essere stipulato per scritto e dovr\u00e0 prevedere il \u201cdiritto di disconnessione\u201d, cio\u00e8 la possibilit\u00e0 di avere momenti di pausa e di \u201cdisconnessione\u201d dallo strumento tecnologico che permette il lavoro a distanza (in sostanza: il computer). In caso di accordo a tempo indeterminato, il recesso potr\u00e0 avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni.<\/p>\n<ul>\n<li>Trattamento economico<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il lavoratore che svolger\u00e0 la prestazione in modalit\u00e0 di lavoro agile avr\u00e0 diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato a chi svolge le medesime mansioni esclusivamente all\u2019interno dell\u2019azienda.<\/p>\n<ul>\n<li>Sicurezza sul lavoro, infortuni e malattie professionali<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il datore di lavoro dovr\u00e0 garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalit\u00e0 di lavoro agile, il quale, inoltre, avr\u00e0 diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all\u2019esterno dei locali aziendali.<\/p>\n<\/div><\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":2,"featured_media":3419,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46,43],"tags":[],"class_list":["post-4181","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-diritto-del-lavoro-en","category-home-en"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4181","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4181"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4181\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4649,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4181\/revisions\/4649"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3419"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4181"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4181"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4181"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}