{"id":4176,"date":"2017-05-18T10:19:28","date_gmt":"2017-05-18T08:19:28","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ameco.it\/separazione-omologabile-laccordo-che-disciplina-i-rapporti-con-il-figlio-in-arrivo-il-tribunale-di-mantova-decreto-4-aprile-2017\/"},"modified":"2017-08-24T15:52:37","modified_gmt":"2017-08-24T13:52:37","slug":"separazione-omologabile-laccordo-che-disciplina-i-rapporti-con-il-figlio-in-arrivo-il-tribunale-di-mantova-decreto-4-aprile-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/separazione-omologabile-laccordo-che-disciplina-i-rapporti-con-il-figlio-in-arrivo-il-tribunale-di-mantova-decreto-4-aprile-2017\/","title":{"rendered":"Separazione &#8211; Omologabile l\u2019accordo che disciplina i rapporti con il figlio in arrivo &#8211; Il tribunale di Mantova (decreto 4 aprile 2017)"},"content":{"rendered":"\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-av_heading-b50d35e10d31da8f00eac4eea8de9ad2\">\n#top .av-special-heading.av-av_heading-b50d35e10d31da8f00eac4eea8de9ad2{\npadding-bottom:20px;\nfont-size:34px;\n}\nbody .av-special-heading.av-av_heading-b50d35e10d31da8f00eac4eea8de9ad2 .av-special-heading-tag .heading-char{\nfont-size:25px;\n}\n#top #wrap_all .av-special-heading.av-av_heading-b50d35e10d31da8f00eac4eea8de9ad2 .av-special-heading-tag{\nfont-size:34px;\n}\n.av-special-heading.av-av_heading-b50d35e10d31da8f00eac4eea8de9ad2 .av-subheading{\nfont-size:15px;\n}\n\n@media only screen and (min-width: 480px) and (max-width: 767px){ \n#top #wrap_all .av-special-heading.av-av_heading-b50d35e10d31da8f00eac4eea8de9ad2 .av-special-heading-tag{\nfont-size:0.8em;\n}\n}\n\n@media only screen and (max-width: 479px){ \n#top #wrap_all .av-special-heading.av-av_heading-b50d35e10d31da8f00eac4eea8de9ad2 .av-special-heading-tag{\nfont-size:0.8em;\n}\n}\n<\/style>\n<div  class='av-special-heading av-av_heading-b50d35e10d31da8f00eac4eea8de9ad2 av-special-heading-h1 blockquote modern-quote  avia-builder-el-0  el_before_av_textblock  avia-builder-el-first  av-inherit-size'><h1 class='av-special-heading-tag'  itemprop=\"headline\"  >Separazione &#8211; Omologabile l\u2019accordo che disciplina i rapporti con il figlio in arrivo &#8211; Il tribunale di Mantova (decreto 4 aprile 2017)<\/h1><div class=\"special-heading-border\"><div class=\"special-heading-inner-border\"><\/div><\/div><\/div>\n<section  class='av_textblock_section av-av_textblock-0366cc7376be6c9e82a3e9cc8987b64f '   itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/BlogPosting\" itemprop=\"blogPost\" ><div class='avia_textblock'  itemprop=\"text\" ><p>Il Tribunale di Mantova, con decreto del 4 aprile 2017, ha omologato una separazione consensuale nella quale i coniugi in crisi hanno disciplinato anche i loro rapporti con la figlia concepita e non ancora nata. In particolare, ha ritenuto che gli accordi raggiunti fossero conformi alla legge in quanto destinati a tutelare preventivamente gli interessi del nascituro.<\/p>\n<p>Considerato che i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale in data 28 marzo 2017 e che la bambina \u00e8 nata in data 31 marzo 2017, il Tribunale ha precisato che al momento dell\u2019omologa (4 aprile) erano pienamente efficaci gli accordi previsti nella separazione e subordinati alla condizione sospensiva della nascita.<\/p>\n<p>Il decreto presenta spunti interessanti di riflessione in quanto affronta il passaggio, all\u2019interno della conflittualit\u00e0 di coppia, dal \u201cfiglio concepito\u201d al \u201cfiglio minorenne collocato\u201d nell\u2019ambito dell\u2019istituto generale della tutela del nascituro e quello speciale dell\u2019affidamento della prole.<\/p>\n<p>La legge 54\/2006 sull\u2019affidamento condiviso non contiene disposizioni circa la eventualit\u00e0 che l\u2019affidamento stesso possa riguardare figli nascituri della coppia n\u00e9 alcun cenno \u00e8 contenuto nella disciplina sul divorzio.<\/p>\n<p>La questione, in realt\u00e0, riguarda profili e problematiche che vanno oltre il solo momento della regolamentazione dell\u2019affidamento dei figli minorenni e che involgono, in via generale, alla luce della attuale normativa, il riconoscimento o meno della capacit\u00e0 giuridica al \u201cconcepito\u201d ovvero se allo stesso si possa ascrivere tutela giuridica se e in quanto si riconosca meritevolezza alla sua condizione rispetto o in relazione a quella degli altri soggetti coinvolti.<\/p>\n<p>Nel nostro ordinamento il concepito non ha capacit\u00e0 giuridica generale.<\/p>\n<p>Infatti, ai sensi del primo comma dell\u2019art. 1 c.c., la capacit\u00e0 giuridica, ossia l&#8217;idoneit\u00e0 di essere titolari di diritti e doveri giuridici, si acquisisce al momento della nascita.<\/p>\n<p>Il secondo comma dell\u2019art. 1 sembra confermare questo dato subordinando alla &#8216;condicio juris&#8217; della nascita il riconoscimento al concepito di una serie di \u201cdiritti\u201d specificamente individuati quali ad esempio la capacit\u00e0 di succedere (art. 462, comma 1, c.c.) e la capacit\u00e0 di ricevere donazioni (art. 784 c.c.).<\/p>\n<p>Tali norme, tuttavia, tutelano chiaramente la sfera di interessi di soggetti che non sono ancora nati. In altri termini, il legislatore, in via eccezionale, ha voluto riservare al concepito alcune posizioni giuridiche soggettive quali \u201caspettative legittime di diritto in attesa dell\u2019evento della nascita\u201d momento in cui diverranno effettivamente diritti.<\/p>\n<p>La configurabilit\u00e0 o meno di una capacit\u00e0 giuridica c.d. prenatale, quale anticipazione della capacit\u00e0 giuridica vera e propria sin dal momento del concepimento, \u00e8 stata oggetto negli anni di un vivace dibattito dottrinale.<br \/>\nIn questo quadro dovrebbe inserirsi anche la necessit\u00e0 di tutelare preventivamente gli interessi del nascituro concepito in presenza della disgregazione del nucleo familiare affinch\u00e9, al pari del \u201cgi\u00e0 nato\u201d, non abbia a subire nessuna vacatio a decorrere dal parto e gli sia garantito, al momento della nascita, un ambiente sereno in cui vivere e crescere.<\/p>\n<p>Si tratta certamente di una tutela <em>de futuro<\/em> subordinata, secondo la logica dell\u2019art. 1 c.c. all\u2019evento della nascita ma non per questo meno importante alla luce dei principi generali del nostro ordinamento.<\/p>\n<p>Come noto, l\u2019omologazione dell\u2019accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione consensuale consiste in un controllo sulla legalit\u00e0 delle condizioni contenute nell\u2019accordo di separazione. Nel caso specifico della regolamentazione in tema di affidamento dei figli minorenni, il controllo integra sempre misure adottate a tutela dell\u2019esclusivo interesse morale e materiale della prole a fronte del quale la posizione dei genitori non si configura come diritto.<\/p>\n<p>Il decreto in commento, pur subordinando l\u2019efficacia delle condizioni concordate dai coniugi alla nascita della figlia, poi effettivamente avvenuta, riconosce la tutela preventiva della stessa in quanto concepita al momento della dissoluzione del nucleo familiare.<\/p>\n<p>Per il Tribunale di Mantova, l\u2019estensione alla nascitura dell\u2019istituto dell\u2019affidamento condiviso della prole trova adeguata giustificazione nella esigenza che nessuna vacatio abbia a subire, nel periodo immediatamente successivo al parto, la regolamentazione \u201cdell\u2019esercizio della potest\u00e0 genitoriale, del diritto di visita del genitore non collocatario e del contributo al mantenimento del nascituro una volta nato\u201d.<br \/>\nDunque la difficolt\u00e0 di ipotizzare, al di l\u00e0 dei casi espressamente previsti, una regolamentazione dell\u2019affidamento condizionata dalla nascita del concepito, cede di fronte alla necessit\u00e0 di tutelare preventivamente gli interessi del nascituro in sintonia, peraltro, con le altre disposizioni che espressamente prevedono tale tutela in altri (contigui) settori dell\u2019ordinamento giuridico.<\/p>\n<p>Sarebbe interessante leggere quali siano le condizioni previste nel verbale di accordo sottoposto dalle parti al vaglio dei giudici mantovani e come e quanto siano mirate al paritetico coinvolgimento di entrambi i genitori nella vita della figlia.<\/p>\n<p>Ancora oggi, infatti, la prassi applicativa dei Tribunali, in sede di determinazione o omologazione della regolamentazione dell\u2019affido condiviso dei figli da zero ai tre anni, si risolve nella sostanziale \u201cpredilezione\u201d della figura genitoriale materna, spesso quasi quale \u201cunico referente\u201d, in quanto ritenuta pi\u00f9 idonea a rispondere alle esigenze e ai bisogni dei figli appena nati o comunque in tenera et\u00e0.<\/p>\n<\/div><\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":2,"featured_media":3413,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49,43],"tags":[],"class_list":["post-4176","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-diritto-di-famiglia-en","category-home-en"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4176","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4176"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4176\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4635,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4176\/revisions\/4635"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3413"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4176"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4176"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4176"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}