{"id":4174,"date":"2017-05-19T18:10:30","date_gmt":"2017-05-19T16:10:30","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ameco.it\/occupazione-di-un-fondo-rimozione-del-manufatto-illegittimamente-realizzato-e-risarcimento-danni\/"},"modified":"2017-08-24T15:51:24","modified_gmt":"2017-08-24T13:51:24","slug":"occupazione-di-un-fondo-rimozione-del-manufatto-illegittimamente-realizzato-e-risarcimento-danni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/occupazione-di-un-fondo-rimozione-del-manufatto-illegittimamente-realizzato-e-risarcimento-danni\/","title":{"rendered":"Occupazione di un fondo, rimozione del manufatto illegittimamente realizzato e risarcimento danni"},"content":{"rendered":"\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-av_heading-cc3c595b7a69333514c1fe5b090c2200\">\n#top .av-special-heading.av-av_heading-cc3c595b7a69333514c1fe5b090c2200{\npadding-bottom:20px;\nfont-size:34px;\n}\nbody .av-special-heading.av-av_heading-cc3c595b7a69333514c1fe5b090c2200 .av-special-heading-tag .heading-char{\nfont-size:25px;\n}\n#top #wrap_all .av-special-heading.av-av_heading-cc3c595b7a69333514c1fe5b090c2200 .av-special-heading-tag{\nfont-size:34px;\n}\n.av-special-heading.av-av_heading-cc3c595b7a69333514c1fe5b090c2200 .av-subheading{\nfont-size:15px;\n}\n\n@media only screen and (min-width: 480px) and (max-width: 767px){ \n#top #wrap_all .av-special-heading.av-av_heading-cc3c595b7a69333514c1fe5b090c2200 .av-special-heading-tag{\nfont-size:0.8em;\n}\n}\n\n@media only screen and (max-width: 479px){ \n#top #wrap_all .av-special-heading.av-av_heading-cc3c595b7a69333514c1fe5b090c2200 .av-special-heading-tag{\nfont-size:0.8em;\n}\n}\n<\/style>\n<div  class='av-special-heading av-av_heading-cc3c595b7a69333514c1fe5b090c2200 av-special-heading-h1 blockquote modern-quote  avia-builder-el-0  el_before_av_textblock  avia-builder-el-first  av-inherit-size'><h1 class='av-special-heading-tag'  itemprop=\"headline\"  >Occupazione di un fondo, rimozione del manufatto illegittimamente realizzato e risarcimento danni<\/h1><div class=\"special-heading-border\"><div class=\"special-heading-inner-border\"><\/div><\/div><\/div>\n<section  class='av_textblock_section av-av_textblock-0366cc7376be6c9e82a3e9cc8987b64f '   itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/BlogPosting\" itemprop=\"blogPost\" ><div class='avia_textblock'  itemprop=\"text\" ><p><strong>Consiglio di Stato sez. IV sentenza n. 897 del 27.02.2017<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019attore del giudizio di primo grado chiedeva al giudice amministrativo l\u2019accertamento dell\u2019illegittimit\u00e0 della costruzione realizzata sul terreno di propriet\u00e0 dal Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Vibo Valentia nel 2011.<\/p>\n<p>Chiedeva, altres\u00ec, la riduzione in pristino ed il risarcimento dei danni, facendo presente come il terreno di cui si discuteva fosse stato oggetto di un decreto prefettizio di occupazione temporanea nell\u2019ambito di una procedura espropriativa.<\/p>\n<p>Il ricorrente provava la titolarit\u00e0 del bene, depositando l\u2019atto di provenienza dell\u2019immobile, e l\u2019occupazione del suolo privato &#8211; ancora in atto- ed allegava una consulenza che il giudice condivideva, con la quale si sosteneva come non fosse eccessivamente onerosa o totalmente impossibile la riduzione in pristino cos\u00ec come chiesta nella sua domanda.<\/p>\n<p>Il Consorzio contestava tardivamente la titolarit\u00e0 del bene, generando cos\u00ec una preclusione e, di conseguenza, l\u2019ammissione in giudizio del fatto non contestato.<\/p>\n<p>IL TAR CALABRIA argomentava:<\/p>\n<ol>\n<li>Veniva dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della controversia poich\u00e9 non vi \u00e8 stata alcuna contestazione della controparte.<\/li>\n<li>Condannava il Consorzio alla restituzione del fondo, alla rimozione delle opere illegittimamente realizzate e al risarcimento del danno quantificato in euro 000,00.<\/li>\n<li>Il giudice riteneva, fatto riconosciuto e non contestato, che il fondo fosse di propriet\u00e0 del ricorrente e che non ricorrevano gli elementi per affermare l\u2019espropriazione eccezionale, ex art. 42-bis D.P.R. 327\/2001 (T.U. in materia di espropriazione) in quanto, dopo il decreto prefettizio scaduto, non era mai intervenuto alcun titolo giustificativo dell\u2019espropriazione di pubblica utilit\u00e0. Pertanto, il ricorrente, essendo proprietario del bene, aveva diritto al risarcimento del danno a seguito della perdita di disponibilit\u00e0 del bene.<\/li>\n<li>In ordine alla CTU di parte, il giudice provvedeva a nominare un perito, il quale esprimeva valutazioni condivisibili al consulente, le quali erano esenti da vizi logici e tenevano conto delle osservazioni delle parti nella determinazione del valore venale dell\u2019immobile e del valore locativo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il Consorzio proponeva appello ma non impugnava il capo relativo alla giurisdizione del giudice amministrativo, deduceva:<\/p>\n<ol>\n<li>il difetto di titolarit\u00e0 del ricorrente sul bene oggetto della causa e contestava l\u2019idoneit\u00e0 del documento prodotto.<\/li>\n<li>la violazione dell\u2019art. 112 c.p.c., per avere il giudice disposto la restituzione del bene senza che vi fosse esplicita domanda. Ricordiamo che la disposizione sancisce il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, vale a dire che \u201cil giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e non pu\u00f2 pronunciare d&#8217;ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti\u201d.<\/li>\n<li>il riconoscimento del risarcimento del danno e la sua quantificazione. Il Consorzio contestava la circostanza secondo la quale il riconoscimento era stato riconosciuto considerando il danno <em>in re ipsa<\/em>, ricollegandolo alla perdita di disponibilit\u00e0 del bene.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il Consiglio di Stato cos\u00ec motivava:<\/p>\n<ul>\n<li><u> Sul difetto di titolarit\u00e0 del ricorrente<\/u> \u201ccontroparte <em>contesta l\u2019idoneit\u00e0 del documento prodotto; si rileva che, quale elemento costitutivo della domanda, grava sull\u2019attore la prova, restando non influente la preclusione processuale rilevata dal giudice per avere il consorzio contestato la titolarit\u00e0 solo con la memoria nel 2014\u201d\u2026<\/em>se \u00e8 vero che la prova (nel caso di elemento costitutivo della domanda) grava sull\u2019attore, il quale \u00e8 titolare del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio, deducendo fatti idonei a fondare il diritto azionato (<em>legitimatio ad causam<\/em>), \u00e8 altrettanto vero che nel giudizio di risarcimento dei danni derivati ad un bene immobile da un illecito comportamento del convenuto, atteso che oggetto della pretesa azionata \u00e8, non gi\u00e0 il diretto e rigoroso accertamento della propriet\u00e0 del fondo, bens\u00ec l&#8217;individuazione del titolare del bene avente diritto al risarcimento, non \u00e8 richiesta la prova rigorosa della propriet\u00e0 (cd. <em>probatio diabolica<\/em>), potendo il convincimento del giudice in ordine alla legittimazione alla pretesa risarcitoria formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale e presuntivo sufficiente ad escludere un&#8217;erronea destinazione del pagamento dovuto\u201d (v. Cass. n. 18841 del 2016).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il Consiglio di Stato, pertanto, riteneva idoneo l\u2019atto di provenienza del bene, in mancanza di contestazioni specifiche di controparte.<\/p>\n<ul>\n<li><u>sulla restituzione del bene<\/u> senza che vi fosse esplicita domanda. In virt\u00f9 della disposizione che sancisce il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, il motivo appariva manifestamente infondato poich\u00e9 l\u2019esplicita richiesta di riduzione in pristino non potrebbe mai contenere una implicita rinuncia al diritto di propriet\u00e0 \u201c<em>nell\u2019ambito del potere di qualificazione della domanda, spettante al giudice, basta solo aggiungere che l\u2019esplicita richiesta di riduzione in pristino, effettuata in via principale ed esclusiva, mai potrebbe logicamente contenere una implicita al diritto dominicale<\/em>\u201d.<\/li>\n<li><u>Sul riconoscimento del risarcimento del danno e la sua quantificazione. <\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p>Il Consorzio contestava la circostanza secondo la quale il riconoscimento era stato riconosciuto considerando il danno <em>in re ipsa<\/em>, ricollegandolo alla perdita di disponibilit\u00e0 del bene.<\/p>\n<p>Invero, sostiene il Consiglio di Stato che la giurisprudenza di legittimit\u00e0, in tema di danno da occupazione illegittima di un immobile, ha sempre ricollegato il danno <em>in re ipsa<\/em> alla perdita di disponibilit\u00e0 del bene e all\u2019impossibilit\u00e0 di conseguire l\u2019utilit\u00e0 dall\u2019esercizio delle facolt\u00e0 di godimento e disponibilit\u00e0, insite nel diritto di propriet\u00e0. \u201c<em>L\u2019esistenza di un danno costituisce, cos\u00ec oggetto di una presunzione iuris tantum superabile ove si accerti che il proprietario si sia intenzionalmente disinteressato dell\u2019immobile (Cass. n. 1679 del 2016) <\/em><\/p>\n<p>A fronte di tale presunzione, l\u2019appellante deduceva la mancanza di deduzioni da parte dell\u2019appellato in ordine all\u2019utilizzo del fondo e, ai fini della riduzione del risarcimento, la mancata attivazione, per tempo, al fine di far cessare lo stato di illegittimit\u00e0.<\/p>\n<p>In realt\u00e0, l\u2019appellato faceva valere l\u2019acquisto al fine di edificare in quell\u2019area, cos\u00ec come emergeva dall\u2019atto di provenienza allegato in atti.<\/p>\n<ul>\n<li><u>In ordine al <em>quantum<\/em> del risarcimento<\/u>, il Consiglio di Stato ha richiamando quanto fatto proprio dal TAR Calabria riteneva la consulenza tecnica priva di vizi, esauriente ed argomentata, procedeva alla quantificazione secondo equit\u00e0, ai sensi dell\u2019art. 1226 c.c., assumendo come punto di partenza il valore locativo annuale dell\u2019immobile.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per stimare tale valore, si consideravamo alcuni indici, quali il periodo complessivo di occupazione (oltre 18 anni), la possibilit\u00e0 di edificare, le dimensioni del manufatto e dell\u2019area circostante e l\u2019incidenza di queste sulla possibilit\u00e0 di disporre dell\u2019intero bene occupato.<\/p>\n<p>La sentenza del Consiglio di Stato fa applicazione, altres\u00ec, del principio espresso dall\u2019art. 104 co. 2 c.p.a, ovvero del divieto di nuove prove in appello (fatte salve le eccezioni della indispensabilit\u00e0 e della non imputabilit\u00e0 della mancata tempestiva produzione), con riferimento al deposito delle osservazioni del nuovo consulente di parte, che dal Consorzio sono state depositate insieme all\u2019atto di appello.<\/p>\n<p>Proprio sul nuovo documento prodotto in appello, si fondava la critica che escludeva, sin dall\u2019epoca della costruzione del manufatto, la reale vocazione edilizia dell\u2019immobile.<\/p>\n<p><strong>Da ultimo l\u2019appellato, proponeva appello incidentale<\/strong>, censurando il computo del giudice in ordine alla valutazione del valore locatizio, in particolare il periodo successivo al 2011.<\/p>\n<p>Il giudice valutava equitativamente il risarcimento del danno, tenendo conto anche del periodo di \u201cnon edificabilit\u00e0\u201d e il valore era assunto fino all\u2019attualit\u00e0, senza alcun bisogno della rivalutazione: il danno veniva calcolato all\u2019attualit\u00e0 al momento della decisione (v. sent. Cass. n. 4636 del 2016).<\/p>\n<p>Con il secondo motivo lamentava il mancato riconoscimento degli interessi compensativi. Il giudice non riconosceva tali interessi sulla base dell\u2019orientamento della giurisprudenza che ritiene che: \u201cnei debiti di valore i cd. interessi compensativi costituiscono una mera modalit\u00e0 liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell&#8217;equivalente monetario attuale della somma dovuta all&#8217;epoca dell&#8217;evento lesivo.<\/p>\n<p>Tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unit\u00e0 di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l&#8217;importo allora dovutogli secondo le forme ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi pi\u00f9 remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima; solo in tal caso si pu\u00f2 ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi.<\/p>\n<p>In ogni altro caso il danno va escluso. Il giudice del merito \u00e8 tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l&#8217;allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato\u201d (v. Cass. n. 22347 del 2007; n. 15823 del 2005; n. 12452 del 2003). Nel caso di specie, al contrario, il creditore non allegava alcuna motivazione atta ed argomentare il fatto che se avesse avuto la somma valutata al momento della domanda avrebbe potuto utilizzarla nelle forme ordinarie o in impieghi pi\u00f9 remunerativi.<\/p>\n<p>In conclusione, sono stati rigettati l\u2019appello principale e l\u2019appello incidentale.<\/p>\n<\/div><\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":2,"featured_media":3432,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45,43],"tags":[],"class_list":["post-4174","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-diritto-amministrativo-en","category-home-en"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4174","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4174"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4174\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4629,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4174\/revisions\/4629"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3432"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4174"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4174"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4174"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}