{"id":4165,"date":"2017-06-22T09:05:24","date_gmt":"2017-06-22T07:05:24","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ameco.it\/la-condanna-della-p-a-al-rilascio-del-permesso-di-costruire\/"},"modified":"2017-08-24T15:47:40","modified_gmt":"2017-08-24T13:47:40","slug":"la-condanna-della-p-a-al-rilascio-del-permesso-di-costruire","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/la-condanna-della-p-a-al-rilascio-del-permesso-di-costruire\/","title":{"rendered":"La condanna della P.A. al rilascio del permesso di costruire"},"content":{"rendered":"\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-av_heading-1a446fe61c069ebab8fd5876b2825db6\">\n#top .av-special-heading.av-av_heading-1a446fe61c069ebab8fd5876b2825db6{\npadding-bottom:20px;\nfont-size:34px;\n}\nbody .av-special-heading.av-av_heading-1a446fe61c069ebab8fd5876b2825db6 .av-special-heading-tag .heading-char{\nfont-size:25px;\n}\n#top #wrap_all .av-special-heading.av-av_heading-1a446fe61c069ebab8fd5876b2825db6 .av-special-heading-tag{\nfont-size:34px;\n}\n.av-special-heading.av-av_heading-1a446fe61c069ebab8fd5876b2825db6 .av-subheading{\nfont-size:15px;\n}\n\n@media only screen and (min-width: 480px) and (max-width: 767px){ \n#top #wrap_all .av-special-heading.av-av_heading-1a446fe61c069ebab8fd5876b2825db6 .av-special-heading-tag{\nfont-size:0.8em;\n}\n}\n\n@media only screen and (max-width: 479px){ \n#top #wrap_all .av-special-heading.av-av_heading-1a446fe61c069ebab8fd5876b2825db6 .av-special-heading-tag{\nfont-size:0.8em;\n}\n}\n<\/style>\n<div  class='av-special-heading av-av_heading-1a446fe61c069ebab8fd5876b2825db6 av-special-heading-h1 blockquote modern-quote  avia-builder-el-0  el_before_av_textblock  avia-builder-el-first  av-inherit-size'><h1 class='av-special-heading-tag'  itemprop=\"headline\"  >La condanna della P.A. al rilascio del permesso di costruire<\/h1><div class=\"special-heading-border\"><div class=\"special-heading-inner-border\"><\/div><\/div><\/div>\n<section  class='av_textblock_section av-av_textblock-0366cc7376be6c9e82a3e9cc8987b64f '   itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/BlogPosting\" itemprop=\"blogPost\" ><div class='avia_textblock'  itemprop=\"text\" ><p><strong>TAR Toscana sez. III Sentenza n. 392 del 14 marzo 2017<\/strong><\/p>\n<p>La controversia sottoposta all\u2019attenzione del Giudice Amministrativo ha ad oggetto l\u2019annullamento di un provvedimento emesso dal dirigente del Settore Edilizia Privata del Comune di Pietrasanta, con il quale veniva negato il rilascio del permesso di costruire ai signori G.G. e F.U. avente ad oggetto un intervento di \u201c<em>sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione di volumi esistenti, cambio di destinazione e incremento del S.U.N. e di ogni atto del procedimento presupposto connesso o conseguente lesivo degli interessi dei ricorrenti<\/em>\u201d. Conseguentemente si richiedeva di condannare il Comune, nella persona del legale rappresentante <em>pro tempore,<\/em> a rilasciare entro congruo termine il permesso di costruire.<\/p>\n<p>In dettaglio, i Sig.ri G. G. e F. U., proprietari di un terreno ove erano ubicati tre manufatti (due autorimesse e un vano doccia) chiedevano al Comune di P. il rilascio di un permesso di costruire diretto a consentire un intervento di \u201csostituzione edilizia\u201d avente ad oggetto la demolizione dei tre manufatti accessori, con ricostruzione delle relative volumetrie e il mutamento di destinazione d\u2019uso dei medesimi in unit\u00e0 abitative (residenziali).<\/p>\n<p>All\u2019istanza cos\u00ec pervenuta il Comune di P. opponeva un diniego, ritenendo<\/p>\n<ul>\n<li>La normativa vigente non prevede la possibilit\u00e0 di effettuare demolizioni e ricostruzione di manufatti pertinenziali con contestuale mutamento di destinazione in unit\u00e0 abitativa,<\/li>\n<li>che i manufatti non avessero i requisiti idonei a qualificarli come edifici \u201cautonomi\u201d ai fini del riutilizzo delle relative volumetrie.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Avverso tale diniego i Sig.ri G.G. e F. U. proponevano ricorso innanzi al T.A.R. Toscana, territorialmente competente, chiedendo l\u2019annullamento del provvedimento di diniego ed esperendo congiuntamente l\u2019azione di condanna al rilascio del provvedimento desiderato ex artt. 30, comma 1,\u201334, comma 1, lett. c), c.p.a.<\/p>\n<p>Il Collegio adito rilevava:<\/p>\n<ol>\n<li>la piena conformit\u00e0 urbanistica ed edilizia dell\u2019intervento proposto, essendo questo specificamente contemplato nell\u2019invocata Legge Regionale Toscana (art. 78, comma 1, lett. h)) e nelle Norme Tecniche di Attuazione (art. 22-ter). Ritenendo che \u201c<em>la sostituzione edilizia si differenzia dalla nuova edificazione per il fatto che l\u2019intervento viene ad incidere su un manufatto preesistente sostituendolo con uno radicalmente diverso anche per sagoma e volumetria e dalla ristrutturazione urbanistica perch\u00e9 non presuppone una trasformazione a spettro ampio che comporti la modifica del disegno del lotto o la realizzazione di opere di urbanizzazione<\/em>\u201d<\/li>\n<\/ol>\n<p>Sicch\u00e9 la domanda posta dai ricorrenti investiva un progetto ben diverso da quello che il Comune aveva inteso prefigurare in termini di \u201cnuova edificazione\u201d e \u201cristrutturazione urbanistica\u201d, dai quali si discosta, sia perch\u00e9 l\u2019intervento viene ad incidere su un manufatto preesistente, sostituendolo con altro radicalmente diverso, sia perch\u00e9 non comporta una trasformazione ad ampio spettro del tessuto urbanistico ed edilizio esistente, non necessitando nuove opere di urbanizzazione.<\/p>\n<ol>\n<li>Per ci\u00f2 che concerne il secondo motivo ostativo al rilascio del permesso di costruire \u2013ovvero l\u2019impossibilit\u00e0 di ascrivere ai manufatti i requisiti di \u201cautonomia\u201d \u2013 il Giudice <em>a quo<\/em> ha ritenuto, anche in questo caso, di dover dissentire dalle argomentazioni addotte dal Comune. Cos\u00ec argomentando \u201c <em>n\u00e9 il collegio pu\u00f2 in alcun modo convenire sul fatto che i tre manufatti accessori in questione non abbiano i requisiti per essere considerati autonomi edifici, posto che da in lato ci\u00f2 che nella specie rileva \u00e8 solo se le predette costruzioni costituiscono columi edilizi, e dall\u2019altro la nozione di edificio comprende ogni manufatto dotato di autonomia morfologica e funzionale (che non costituisce, dunque, parte integrante e indistinguibile di un\u2019unit\u00e0 pi\u00f9 ampia), ancorch\u00e9 destinato al servizio di un altro quale pertinenza<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Ed ancora, avendo riguardo alla richiesta di condanna al rilascio del provvedimento, ex art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., il Collegio ha ritenuto di dover accogliere la pretesa dedotta dai ricorrenti, atteso che l\u2019ammissibilit\u00e0 dell\u2019azione <em>de qua<\/em> presuppone la presenza di un\u2019attivit\u00e0 vincolata della P.A. (art. 31, comma 3, c.p.a.), quale il rilascio di un permesso di costruire, subordinato soltanto dell\u2019accertamento di puntuali presupposti di fatto, non residuando alcuna forma di apprezzamento discrezionale.<\/p>\n<p>Giova ricordare come la sentenza in esame, inoltre, approfondisce un ulteriore profilo di grande rilevanza processuale sul quale vi \u00e8 incertezza, a causa della scarsit\u00e0 delle pronunce giurisprudenziali e dell\u2019evoluzione dottrinale.<\/p>\n<p>Il punto controverso \u00e8 dato dall\u2019accertare se l\u2019azione di adempimento comporti, o meno, un ampliamento della <em>causa petendi e del thema decidendum<\/em>, tale da consentire al ricorrente di dedurre in giudizio \u201c<em>non solo i motivi afferenti i vizi del provvedimento impugnato ma anche la sussistenza di tutto quei presupposti di fatto sulla scorta dei quali l\u2019adozione del provvedimento richiesto appare doverosa<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>A tale quesito il T.A.R. Toscana ha fornito una risposta positiva, aderendo ad un\u2019interpretazione delle dinamiche processuali per la quale tale estensione s\u2019impone a tutte le circostanze di fatto su cui si fonda la pretesa fatta valere in giudizio, con contestuale ampliamento degli oneri di allegazione e prova a carico del ricorrente.<\/p>\n<p>Nel caso di specie il T.A.R. Toscana ha ritenuto che i ricorrenti avevano puntualmente esaurito tale onere probatorio, allegando e dimostrando \u201c<em>come l\u2019intervento progettato fosse compatibile con le prescrizioni di zona dello strumento urbanistico nel Comune di Pietrasanta che ammettono gli inteventi di sostituzione edilizia con incremento di SUN fino al 40%\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>In virt\u00f9 dei menzionati motivi il T.A.R. Toscana, ha accolto il ricorso, disponendo l\u2019annullamento del provvedimento di diniego, nonch\u00e9 la condanna del Comune soccombente al rilascio del provvedimento illegittimamente denegato.<\/p>\n<\/div><\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":2,"featured_media":4013,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45,43],"tags":[],"class_list":["post-4165","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-diritto-amministrativo-en","category-home-en"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4165","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4165"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4165\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4612,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4165\/revisions\/4612"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4013"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4165"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4165"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ameco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4165"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}